Succinto esame comparativo delle 3 Proposte di legge dei Gruppi Politici e raffronto con quello successivo proposto da ITA.L.I : critiche, commenti e proposte alternative

Proposta di legge

Centro Sinistra

 Proposta di legge Giovanardi (Centro Destra)

Proposta On. Razzi 2007 (IDV)

commenti

ART.1.

 

(Finalita`).

 

1. La Repubblica promuove la diffusione all’estero della cultura e della lingua italiane, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti dell’Italia con gli altri Stati, riconoscendo nella divulgazione del nostro patrimonio linguistico e culturale una priorità nell’ambito della politica estera del Paese.

 

2. E istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,l’Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all’estero, di seguito denominata

«Agenzia», composta da rappresentanti del Ministero dell’istruzione,del Ministero degli affari esteri,del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART.1.

 

(Finalita`).

 

1. La Repubblica promuove la diffusione all’estero della cultura e della lingua italiane, al fine di contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei

rapporti dell’Italia con gli altri Stati,riconoscendo la divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano quale una delle priorità della propria politica estera.

 

2. E istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,l’Agenzia per la promozione

della lingua e della cultura italiane all’estero, di seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione,del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero degli affari Esteri,del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente scolastico e da almeno due docenti per ogni grado di istruzione, che abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero per non meno di un

settennio e che non siano in quiescenza.

 

3. La Repubblica si impegna,altresì, a diffondere l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua all’interno del territorio nazionale,

al fine di facilitare l’integrazione linguistica e culturale degli immigrati.

 

4. Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con gli istituti regionali di ricerca educativa,di cui all’articolo 76 del decreto

legislativo 30 luglio1998,n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce centri di formazione

permanente regionali o provinciali, di seguito denominati «centri», per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua,con l’impiego di docenti in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma2.

Art. 1.

 

(Finalità e istituzione dell'Agenzia per la promozione della lingua e

della cultura italiane all'estero)

 

      1. A integrazione di quanto previsto per le scuole italiane

all'estero dagli articoli 636, 637 e 638 del testo unico di cui al

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, considerate la mutata realtà

delle collettività italiane nel mondo, la crescente interdipendenza

delle politiche nazionali con quelle globali e la necessità di

promuovere strategie e azioni che assicurino il mantenimento delle

radici linguistico-culturali italiane da parte dei connazionali

all'estero e sviluppino azioni integrate a favore della mobilità

culturale e professionale da e verso l'Italia, la Repubblica promuove

iniziative di formazione linguistico-culturale, di educazione permanente

e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini italiani e degli

oriundi italiani, di seguito denominati «comunità italiane all'estero»,

nonché servizi e interventi integrati di orientamento, formazione e

perfezionamento professionali, finalizzati a garantire la mobilità

culturale e professionale dei lavoratori stranieri che intendono

emigrare in Italia.

      2. È istituita presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per la

promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito

denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del Ministero della

pubblica istruzione, del Ministero degli affari esteri, del Ministero

per i beni e le attività culturali, del Dipartimento per gli affari

regionali e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le 3 Proposte, pur venendo da periodi ed anni diversi, sembrano accomunate da una base comune (incredibilmente sembrano fatte dalla stessa mano) che le vedono tutte ben salde in mano al Ministero degli Esteri ed alla sua politica accentratrice ed esclusivista. Si fa finta di cambiare qualcosa dopo circa 40 anni (dalla 153/71) ma in effetti si lascia tutto come prima.  Vediamo perché.

 

Comunque si può condividere l’articolo 1 di tutte e 3 le Proposte perché si condivide e accetta pienamente l’idea di istituire un’Agenzia Nazionale sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei MInistri

ART.2.

(Funzioni dell’Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all’estero).

 

L’Agenzia:

a) persegue le finalità di cui all’articolo1,promuovendo il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato,gli enti e le  istituzioni pubbliche, fatta salva l’autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali, ai sensi delle leggi vigenti;

 

 

b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero e da

associazioni e fondazioni, nel quadro delle finalita` della presente legge;

 

c) anche tramite le rappresentanze  diplomatiche e gli uffici consolari,in conformita` a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro dei rapporti politico diplomatici dell’Italia con gli altri Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza  sulle istituzioni scolastiche italiane all’estero, provvedendo anche alla loro istituzione e soppressione;

 

d) cura la raccolta e la diffusione dei  dati relativi alle attivita` scolastiche e culturali italiane all’estero,avvalendosi anche  di tutte le informazioni che amministrazioni dello Stato ed enti e istituzioni  pubblici sono tenuti a tal fine a trasmetterle;

 

e) presenta ogni anno al Parlamento  una relazione sull’attivita` svolta ai sensi  della presente legge.

ART 2

(Funzioni dell’Agenzia).

 

 

1. L’Agenzia:

a) persegue le finalità di cui all’articolo1, promuovendo il coordinamento tra e amministrazioni dello Stato,gli enti e le  istituzioni pubblici, fatta salva l’autonomia  delle università e delle altre istituzioni culturali,ai sensi della legislazione vigente in materia;

 

 

b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero,

dalle associazioni e dalle fondazioni nell’ambito delle finalita` di cui all’articolo 1;

 

c) provvede alla istituzione e alla razionalizzazione delle istituzioni scolastiche italiane all’estero, nei confronti delle quali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformita` a quanto previsto dalla presente legge e nell’ambito dei rapporti politico diplomatici che l’Italia ha con gli altri  Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza;

 

d) cura la raccolta e la diffusione dei  dati relativi alle attivita` scolastiche e culturali italiane all’estero,avvalendosi anche di  tutte le informazioni che le amministrazioni  dello Stato,le istituzioni e gli enti pubblici

sono tenuti a trasmetterle a tale fine;

 

e) presenta ogni anno al Parlamento  una relazione sull’attivita` svolta.

Art. 2.

(Funzioni dell'Agenzia)

 

      1. L'Agenzia persegue le finalità di cui all'articolo 1, comma 1,

promuovendo il coordinamento tra amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali ai sensi della legislazione vigente, e svolge altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero nonché da associazioni e da fondazioni nell'ambito delle medesime finalità.

      2. L'Agenzia, in particolare, provvede:

   a) alla istituzione e soppressione delle istituzioni

scolastiche italiane all'estero, nei confronti delle quali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza;

       b) alle azioni formative e didattiche concernenti

l'insegnamento della lingua italiana e aventi lo scopo di facilitare l'integrazione linguistica, culturale e lavorativa dei connazionali nei sistemi scolastici e nel tessuto sociale dei Paesi di accoglienza;

      c) alla promozione e alla diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, sia attraverso specifici interventi rivolti a figli, congiunti e discendenti di connazionali in età di obbligo scolastico, sia attraverso iniziative di educazione permanente e di

formazione continua rivolte agli adulti;

     d) agli interventi di sostegno all'integrazione scolastica ispirati al principio del plurilinguismo;

     e) agli interventi di formazione continua, di educazione degli adulti e permanente, finalizzati, in particolare, allo sviluppo di competenze relazionali, sociali e comunicative, e comunque tali da

assicurare la più significativa partecipazione della cultura italiana nel mondo al processo di riconoscimento delle reciprocità tra le diverse culture

locali e nazionali;

     f) ai servizi e agli interventi integrati di orientamento, formazione e perfezionamento professionali, in favore delle comunità italiane all'estero e dei cittadini stranieri iscritti nelle apposite anagrafi istituite presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero;

    g) ai servizi di monitoraggio e di valutazione della qualità e dell'efficacia delle azioni intraprese, allo scopo di assicurare unitarietà di indirizzo, ampia visibilità dei loro effetti, nonché il rispetto delle specificità di intervento in ragione della nazionalità

degli utenti, del carattere regionale degli interventi e della ottimizzazione delle risorse locali attivate;

     h) alle azioni di accrescimento e di sviluppo delle competenze linguistiche, metodologiche, formative, gestionali e organizzative del personale impegnato nell'attuazione degli interventi previsti dal presente comma, attuate anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie avanzate di formazione a distanza;

    i) ai servizi di certificazione di crediti formativi e di competenze linguistiche, culturali e professionali congruenti con i paralleli sistemi locali di valutazione, certificazione e accreditamento delle competenze;

   l) a garantire la gratuità dell'insegnamento della lingua italiana e dei relativi materiali didattici per i cittadini italiani in età di obbligo scolastico, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dalla normativa vigente in materia di obbligo scolastico.

    3. L'Agenzia cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche delle informazioni che le amministrazioni dello Stato nonché gli enti e le istituzioni pubblici sono tenuti a  tale fine a trasmetterle, e presenta ogni anno al Parlamento una

relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge.

Appare però subito confusa e lacunosa la presentazione di questi articoli di legge, confondendo le finalità iniziali con quello che si persegue dopo, intercalando a caso lingua e Cultura, scuole e Corsi, Istituzioni pubbliche,  Amministrazioni dello Stato, eccetera senza mai parlare di Università, Istituti Italiani di Cultura e Lettorati di Lingua e Letteratura nelle Università straniere. Non parliamo poi degli assistenti di Italiano. Si usano a vanvera nomi di Fondazioni, Enti, e così via, senza far mai riferimento né a nomi  precisi e effettivi (vedasi  ad es. La Dante Alighieri, né a Norme giuridiche che attualmente regolano tutte le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero).

 

ART.3.

(Funzioni dei centri).

 

1. I centri:

a) concorrono alla formazione iniziale degli insegnanti da destinare al servizio all’estero;

 

b) formano i docenti in servizio nei ruoli metropolitani all’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua;

 

c) istituiscono e organizzano corsi di aggiornamento per i docenti di cui alle lettere a) e b);

 

d) promuovono attivita` interculturali sul territorio, anche in collaborazione con i Paesi europei ed extraeuropei;

 

e) promuovono attivita` di ricerca;

 

f) producono specifico materiale didattico per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua in Italia e all’estero;

 

g) certificano, sulla base di criteri omogenei dettati dal Ministero della pubblica istruzione o da un altro organismo da esso delegato, i livelli di conoscenza dell’italiano come seconda lingua;

 

h) forniscono consulenza sul territorio sui problemi relativi all’integrazione e all’istruzione degli immigrati.

 

Come si fa a parlare dei Centri se non si esplicitano le figure professionali, il numero degli addetti e le specifiche competenze e ruoli che devono avere questi centri (sedi, numeri, rapporti gerarchici, reclutamento, eccetera)

ART.3.

 

(Istituzioni scolastiche e iniziative a favore  dei lavoratori italiani e loro congiunti).

 

1. Il Governo ha facolta` di istituire, mantenere e sussidiare all’estero scuole e altre istituzioni educative.

 

2.L’azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di  cui al comma 1 e` esercitata dall’Agenzia,  di concerto con il Ministero dell’istruzione  e con il Ministero degli affari esteri, ed e`

finalizzata a promuovere ed attuare all’estero iniziative scolastiche e attività di  integrazione scolastica a favore dei cittadini italiani residenti all’estero, con i seguenti obiettivi:

 

a) diffondere l’uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane;

 

b) inserire l’insegnamento della lingua italiana nei programmi scolastici stranieri;

 

c) elevare il livello culturale delle comunita` italiane all’estero;

 

d) favorire l’integrazione degli utenti  nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;

 

e) ridistribuire le scuole e le iniziative educative con primario riferimento alla promozione della lingua e della cultura italiane all’estero;

 

 

f) rendere uniforme e sicuro il sostegno statale alle scuole, mediante la fissazione di criteri e parametri di assegnazione delle risorse certi e vincolanti, prevedendo anche modalita` per favorire la flessibilita` dei progetti formativi interculturali, differenziate rispetto a quelle previste per analoghe iniziative nel territorio nazionale.

ART.4.

 

(Istituzioni scolastiche e iniziative a favore  dei lavoratori italiani e dei loro congiunti).

 

1. Il Governo ha facolta` di istituire, mantenere e sussidiare all’estero scuole e altre istituzioni educative.

 

2. L’azione dello Stato nei riguardi  delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 e` esercitata  dall’Agenzia, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero degli affari esteri. L’Agenzia promuove e  attua all’estero iniziative scolastiche e attivita`  di integrazione scolastica a favore  dei cittadini italiani residenti all’estero,

con i seguenti obiettivi:

 

a) diffondere l’uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane;

 

b) inserire l’insegnamento dell’italiano nei programmi scolastici stranieri;

 

 

c) migliorare il livello culturale delle comunita` italiane all’estero;

 

d) favorire l’integrazione nelle strutture scolastiche e formative del Paese

ospitante;

 

e) ridistribuire le scuole e le altre istituzioni educative con primario riferimento all’interesse della promozione della lingua e della cultura italiane all’estero;

 

f) rendere uniforme e sicuro il sostegno statale alle scuole e alle altre istituzioni educative mediante la fissazione di criteri e di parametri certi e vincolanti per l’assegnazione delle risorse, prevedendo anche la possibilita` di favorire la flessibilita` dei progetti formativi interculturali e  di differenziarli dagli schemi previsti per le analoghe iniziative in territorio metropolitano.

 

Ci si allontana sempre più dalle iniziali Premesse e accettabili finalità per giungere ad affermare in modo esplicito, in tutte e 3 le proposte, che esse servono a gestire solo le scuole e i Corsi di italiano e si riferiscono quasi sempre ai soli docenti. Seguono una serie di grandi definizioni di principi generali, sempre più difficili da capire o pericolosi perché non verranno mai meglio esplicitati dopo: cioè rimangono fumosi e lasciati alla buona volontà di chi poi le gestirà: ancora una volta il solo MAE e le Ambasciate/Consolati. 

ART.4.

 

(Amministrazione, coordinamento

e vigilanza).

 

1.Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole,le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all’articolo 3, e` messo a disposizione dell’Agenzia un contingente di personale con qualifica dirigenziale o

con qualifica funzionale non inferiore all’area C, posizione economica C1, appartenente ai ruoli dell’amministrazione centrale e periferica

dell’istruzione o dell’amministrazione universitaria, nonche’ di personale direttivo e docente della scuola,nel limite complessivo di duecento unita`.

 

2. Presso gli uffici scolastici consolari, ai quali e` affidata l’amministrazione di  istituzioni scolastiche italiane funzionanti all’estero, e` assegnato un contingente di personale della scuola per lo svolgimento

delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.

 

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 e`  collocato fuori ruolo, con provvedimenti  adottati dall’amministrazione di appartenenza, di concerto con i Ministeri degli  affari esteri e dell’economia e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni  corrispondenti alla qualifica ed al profilo

professionale di appartenenza.

 

4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e` valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

ART.5.

 

(Amministrazione, coordinamento

e vigilanza).

 

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 e per la realizzazione delle altre  iniziative di cui all’articolo 4, l’Agenzia si avvale di un

contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica

funzionale non inferiore all’area C,appartenente ai ruoli dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, nonche’ di personale appartenente all’area della funzione docente e della dirigenza scolastica del comparto  della scuola,nel limite complessivo di 200 unita`.

 

2. Presso gli uffici scolastici consolari, di cui all’articolo 10, ai quali e` affidata l’amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all’estero, e` assegnato  un contingente di personale del comparto  della scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza  tecnica.

3. Il personale di cui al comma 1 e` collocato fuori ruolo, con provvedimento adottato dalle amministrazioni di appartenenza, di intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’economia e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al

profilo professionale di appartenenza.

 

4. Il personale di cui al comma 2 e` individuato esclusivamente fra i docenti di ruolo che, in costanza di nomina, hanno prestato almeno un anno di effettivo servizio nella sede estera e che si impegnano

a garantire per almeno un ulteriore biennio, la permanenza in servizio all’estero.

Lo stesso personale e` esonerato dall’insegnamento per svolgere le funzioni di cui al comma 2.

Art. 3.

 

(Amministrazione, coordinamento e vigilanza)/.

 

      1. Per svolgere le funzioni di amministrazione, coordinamento e

vigilanza relative alle scuole, alle istituzioni educative e alle altre

iniziative di cui all'articolo 2 è messo a disposizione dell'Agenzia un

contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica

funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C1,

appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della

pubblica istruzione, dell'amministrazione universitaria e di personale

direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di 200 unità.

      2. Agli uffici scolastici consolari, ai quali è affidata

l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti

all'estero, è assegnato un contingente di personale della scuola per lo

svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.

      3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con

provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto

con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e

delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla

qualifica e al profilo professionali di appartenenza.

      4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

Finalmente si avanzano dei numeri di contingenti in Italia, anch’essi stranamente uguali in tutte e 3 le proposte (200 unità per la gestione) che ancora una volta è incentrata sul MAE e gli Uffici Consolari. Si ricorda che ci sono già al MAE 100 unità di docenti e dirigenti scolastici Collocati fuori ruolo (oltre ai comandati) con le medesime funzioni e non si capisce a cosa possono servire questi altri 200, quando non solo ne basterebbero una ventina, ma noi ne proponiamo la completa abolizione, demandando alle scuole di provenienza la gestione amministrativa e contabile del personale collocato fuori ruolo all’estero.

ART.5.

(Ordinamento delle scuole italiane

all’estero).

 

1. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’istruzione, su proposta dell’Agenzia, e`  definita la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento delle scuole italiane all’estero, secondo un modello uniforme, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, e conforme a quello delle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, compresa l’attribuzione dell’autonomia scolastica. Ai titoli di studio conseguiti presso le scuole disciplinate ai sensi de presente comma e` riconosciuto valore legale.

 

2.Iprogrammi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’istruzione.

ART.6.

 

(Ordinamento delle scuole italiane

all’estero).

 

1 .Il Ministro della pubblica istruzione, con provvedimenti adottati su proposta dell’Agenzia, equipara, anche per quanto concerne l’autonomia scolastica, l’ordinamento delle scuole italiane statali all’estero alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, con gli adattamenti occorrenti per corrispondere alle specifiche esigenze locali. I titoli di studio da esse rilasciati hanno valore legale.

 

 

2. I programmi didattici delle scuole statali italiane all’estero sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

 

Art. 4.

 

(Ordinamento delle scuole italiane all'estero).

 

      1. Con provvedimenti adottati dal Ministro degli affari esteri, di

concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell'Agenzia, è definito l'ordinamento delle scuole italiane all'estero, secondo un modello uniforme, salvo varianti rese necessarie

da particolari esigenze locali, e conforme a quello delle corrispondenti

scuole statali del territorio nazionale, compresa l'attribuzione

dell'autonomia scolastica. Ai titoli di studio conseguiti presso le

scuole di cui al presente comma è riconosciuto valore legale.

      2. I programmi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono

approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con

il Ministro della pubblica istruzione.

Come si può continuare a lasciar gestire le scuole e tutta la formazione scolastica, universitaria e culturale al MAE che finora non è riuscita in questo compito, perché priva di competenze  e professionalità adeguate. Il MAE fa politica e non Scuola, quindi Il principio va rovesciato: deve essere il MPI a gestire tutto (ordinamenti, programmi e scelte di aperture e chiusure di corsi e scuole, magari delegando al Mae la sola gestione spicciola attraverso le sue reti all’estero, in un rapporto sistemico però con l’Agenzia Nazionale in Italia che deve dipendere da altro Ente indipendente, magari appoggiato o diretto dalla Presidenza del C. dei Ministri)

ART.6.

 

(Scuole non statali).

 

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, su proposta dell’Agenzia, alle scuole italiane all’estero che dipendono da enti privati o da associazioni o  fondazioni, in possesso di requisiti sostanzialmente conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole italiane statali all’estero, puo` essere riconosciuta la  parita`, ai sensi e agli effetti delle norme vigenti in materia di parita` scolastica per le scuole non statali operanti nel territorio nazionale.

ART.7.

 

(Scuole non statali).

 

1. Con decreto del Ministro degli affari  esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell’Agenzia, sono individuate le scuole italiane non statali all’estero che, in quanto conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all’estero, possono essere riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo2000, n. 62, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Scuole non statali)

 

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell'Agenzia, alle scuole italiane all'estero che dipendono da enti o da associazioni e che sono in possesso di requisiti sostanzialmente conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole italiane statali all'estero può essere

riconosciuta la parità, ai sensi delle norme vigenti in materia di parità scolastica per le scuole non statali operanti nel territorio italiano.

  2. I programmi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

In questi articoli si affermano delle cose che sono già fuori dalla realtà e dalle stesse decisioni politiche assunte da questo Governo, che ha stabilito con Legge la chiusura di vari organismi, come gli IRRE e la disattivazione del concetto di parità o equipollenza all’estero. Le scuole legalmente riconosciute saranno abrogate.

ART.7.

 

(Iniziative scolastiche e attivita` di integrazione scolastica).

 

1. L’Agenzia, per attuare le iniziative  scolastiche e le attivita` di integrazione  scolastica previste dall’articolo 3 e promuovere l’inserimento dell’insegnamento  della lingua e cultura italiane nei curricoli

delle scuole locali, definisce e coordina:

 

a) iniziative miranti ad offrire l’insegnamento della lingua e cultura italiane

anche ad autoctoni e stranieri frequentanti le scuole locali;

b) interventi di sostegno, recupero e rafforzamento al fine di promuovere il plurilinguismo e multiculturalismo e di consentire l’effettiva integrazione degli alunni italiani nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;

 

c) iniziative di sperimentazione tendenti a caratterizzare la scolarizzazione e la formazione delle scuole italiane all’estero secondo la realta` e le esigenze delle diverse aree geografiche;

 

d) interventi per garantire il funzionamento delle scuole statali all’estero e la vigilanza sulle scuole non statali all’estero, in modo da assicurare l’armonizzazione degli obiettivi educativi e culturali.

 

2. L’Agenzia inoltre istituisce:

 

a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l’inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei Paesi di immigrazione;

 

b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiane per i congiunti di lavoratori italiani che  frequentano nei Paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane del primo ciclo di istruzione;

 

c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di Stato conclusivi del  primo ciclo di istruzione.

 

ART.8.

 

(Iniziative scolastiche e attivita` di integrazione scolastica).

 

1. L’Agenzia, per attuare le iniziative scolastiche e le attivita` di integrazione scolastica previste dall’articolo 4 e allo scopo di inserire l’insegnamento della lingua e della cultura italiane nei curricoli delle scuole locali all’estero, definisce e coordina:

 

a) le iniziative miranti ad offrire l’insegnamento della lingua e della cultura  italiane anche agli autoctoni e agli stranieri frequentanti le scuole locali all’estero;

 

b) le attivita` volte al potenziamento  della rete scolastica italiana all’estero,allo scopo di adeguarla alle nuove tipologie di  emigrati italiani, quali i tecnici,i dirigenti, i manager, e di rendere possibile, ai loro familiari,la continuazione anche all’estero della scolarizzazione iniziata in Italia;

 

c) le attivita` concernenti l’istituzione di una rete di scuole bilingui e biculturali;

 

d) le iniziative per l’istituzione di  corsi per l’insegnamento dell’italiano commerciale, tecnico, turistico e specifico del settore artistico;

 

e) i corsi integrativi di lingua e di cultura generale italiane per i congiunti di lavoratori italiani che frequentano, nei  Paesi di emigrazione,le scuole locali corrispondenti  alle scuole italiane del primo  ciclo di istruzione;

 

f) le iniziative di sperimentazione  tendenti a caratterizzare la scolarizzazione e la formazione delle scuole italiane  all’estero secondo la realta` e le esigenze  delle diverse aree geografiche;

g) il funzionamento delle scuole statali all’estero e la vigilanza sulle scuole non statali all’estero,in modo d a garantire l’armonizzazione degli obiettivi educativi e culturali;

h) gli interventi di sostegno,d irecupero e di rinforzo al fine d promuovere il plurilinguismo e di consentire l’effettiva

integrazione degli alunni italiani nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante.

 

2. L’Agenzia istituisce, ove necessario:

a) le classi o i corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l’inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei Paesi di emigrazione;

b) i corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.

 

Le attività scolastiche e di integrazione interlinguistica vanno riviste facendo accordi bilaterali seri e vincolanti con le scuole, università e strutture straniere, che devono rivedere le ore di insegnamento della lingua italiana inserendola nei loro progetti educativi curriculari, secondo le nuove normative Europee e Comunitarie o accordi bilaterali. Tali accordi esistono e sono ben scritti, ma come sempre non applicati, soprattutto in Sudamerica. I Corsi ex 153 vanno rivisti, corretti ed i posti riciclati, non annullati.

ART 8

 

(Programmi, esami, titoli di studio).

 

1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi,corsi e scuole di cui all’articolo  7e ogni altra disposizione per l’attuazione del medesimo articolo sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di

concerto con il Ministro dell’istruzione.

 

ART.9.

 

(Programmi, esami, titoli di studio).

 

1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi,i corsie le scuole di cui all’articolo 8 a ogni altra disposizione per l’attuazione del medesimo articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di

concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

 

Come già detto prima, tutto ciò è di esclusiva competenza della Pubblica Istruzione in Italia e lo deve essere ancor di più all’estero, sotto l’egida e l’accordo del MPI con la collaborazione istituzionale del Ministero dell’Università per i titoli e le certificazioni linguistiche. Il MAE deve occuparsene solo per la parte corrispondente agli Accordi generali di Politica culturale, ma non linguistici, altrimenti le cose andranno sempre peggio.

ART.9.

 

(Uffici scolastici consolari).

 

1. Le funzioni degli uffici scolastici consolari sono le seguenti:

 

a) mediazione tra l’utenza e la realta` linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta delle proprie radici culturali;

 

 

b) mediazione tra l’utenza e la realta` socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e scoperta reciproca;

 

c) mediazione tra l’utenza e le strutture sociali di appoggio,italiane e locali,al fine di evitare l’emarginazione scolastica e sociale.

 

2. In rapporto a tali funzioni gli uffici  scolastici consolari, di concerto con le rappresentanze diplomatiche e consolari e  sulla base delle indicazioni dell’Agenzia,  svolgono i seguenti compiti:

 

a) orientare le scelte sul territorio,  fissando gli obiettivi sulla base dell’analisi  dei bisogni riscontrati;

 

b) valutare,sulla base delle risultanze dell’attivita` di cui alla lettera a), l’efficacia e la validita` degli interventi scolastici proposti da enti e associazioni;

 

c) monitorare l’andamento delle attivita`, valutando la corrispondenza dei

risultati agli obiettivi fissati;

 

d) selezionare e assumere con concorso pubblico il personale scolastico destinato ad iniziative proposte da enti e associazioni.

ART. 10.

 

(Uffici scolastici consolari).

 

Gli uffici scolastici consolari, di seguito denominati «uffici», di intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari e in attuazione delle disposizioni dell’Agenzia, hanno competenza in materia di:

 

a)         orientamento delle scelte sul territorio e fissazione degli obiettivi sulla base dell’analisi dei bisogni riscontrati;

 

b)         valutazione,sulla  base delle risultanze dell’attivita` di cui alla lettera a), dell’efficacia e della validita` degli interventi scolastici proposti dagli enti e dalle associazioni;

 

      c)    monitoraggio dell’andamento delle attivita`;

 

d) valutazione della corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati.

 

ART. 11.

 

(Ruolo degli uffici).

 

1.Nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 10,gli uffici svolgono la propria attivita` secondo i seguenti principi:

 

 

a) mediazione tra l’utenza e la realta` linguistico-culturale italiana per favorire  il mantenimento e la riscoperta delle proprie radici culturali originarie;

 

b) mediazione tra l’utenza e la realta` socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di scoperta reciproca;

 

c) mediazione tra l’utenza e le strutture sociali diappoggio italiane e locali alfine di evitare l’emarginazione scolastica e sociale.

Art. 6.

 

(Uffici scolastici consolari).

 

      1. Le funzioni degli uffici scolastici consolari sono le seguenti:

        a) mediazione tra l'utenza e la realtà linguistico-culturale

italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta delle proprie

radici culturali;

        b)mediazione tra l'utenza e la realtà socio-culturale del

Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di scoperta

reciproci;

 

         c)mediazione tra l'utenza e le strutture sociali di

appoggio, italiane e locali, al fine di evitare l'emarginazione

scolastica e sociale.

 

      2. In rapporto alle funzioni di cui al comma 1 gli uffici

scolastici consolari, di concerto con le rappresentanze diplomatiche e

consolari e sulla base delle indicazioni dell'Agenzia, svolgono i

seguenti compiti:

 

      a) orientare le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base dell'analisi dei bisogni riscontrati;

 

      b)valutare, sulla base delle risultanze dell'attività di

cui alla lettera /a), /l'efficacia e la validità degli interventi

scolastici proposti da enti e da associazioni;

 

  c)monitorare l'andamento delle attività di cui alla lettera

/a)/, valutando la corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati;

 

 d) selezionare e assumere con concorso pubblico il personale

scolastico destinato ad iniziative proposte da enti e da associazioni.

Gli Uffici scolastici e Consolari servono eccome, ma non come centri di decisione politica sotto l’esclusiva competenza dei Diplomatici, ma come sedi di appoggi operativi collegati in rete per le riunioni e le valutazioni sul da farsi, insieme a tutte le figure di Personale istituzionali italiane e straniere ivi operanti (Lettori, docenti, dirigenti, Addetti e Direttori di Istituto di Cultura e altre ancora che si riporteranno brevemente nelle lista delle proposte di ITA.L.I.)

ART. 10.

 

(Personale da destinare all’estero).

 

1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e dei Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di

personale da destinare all’estero, e` stabilito, su proposta dell’Agenzia, il contingente quadriennale del personale universitario o scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere,tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici scolastici consolari, anche in riferimento ad osservazioni e proposte delle rappresentanze sindacali unitarie interessate. Con il medesimo decreto e` fissato altresi` il relativo limite massimo di spesa.

 

 

2. Il contingente di cui al comma 1 e` soggetto a revisione biennale.

 

 

3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e` stabilito entro il limite massimo di 1.500 unita`.

ART. 12.

 

(Contingenti del personale da destinare all’estero).

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,  con il Ministro  dell’economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all’estero, è stabilito,su proposta dell’Agenzia, il contingente quadriennale del personale scolastico di ruolo da assegnare

alle iniziative e alle istituzioni scolastiche italiane all’estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici, nonche’ delle osservazioni e delle proposte delle rappresentanze sindacali unitarie, in analogia a quanto disposto dalle norme vigenti sul territorio metropolitano. Nel medesimo decreto e` fissato altresi’ il limite massimo di spesa per il citato contingente fermo restando quanto previsto dal comma 3.

 

2 .La determinazione del contingente di cui al comma 1 e `effettuata ogni due anni.

 

3.Il  contingente del personale di ruolo di cui al comma 1, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri,e` stabilito entro il limite massimo di

1.500 unita` e comunque non inferiore a 1.300unita`, di cui almeno il 70 per cento da destinare alle scuole e alle iniziative scolastiche di cui all’articolo 8.

 

Art. 7.

 

(Contingenti del personale da destinare all'estero)

 

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente

competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare

all'estero, sono stabiliti, su proposta dell'Agenzia, i contingenti

quadriennali del personale universitario o scolastico di ruolo da

assegnare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche italiane

all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e

universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli

uffici scolastici consolari, anche in riferimento ad osservazioni e

proposte delle rappresentanze sindacali unitarie in analogia a quanto disposto dalle norme vigenti sul territorio metropolitano. Con il medesimo decreto è fissato

altresì il relativo limite massimo di spesa.

      2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione

biennale.

      3. I contingenti del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato

di previsione del Ministero degli affari esteri, sono stabiliti entro il

limite massimo di 1.500 unità.

Anche in queste 3 Proposte si segue la stessa filosofia, cioè di dire le stesse cose e di lasciare tutto com’è. Non tutti sanno che l’attuale Contingente all’estero è da anni sottoquotato, prima fermo a soli 1190 addetti complessivi, ora in calo ancora con la soppressione di altri 100 posti; pur essendo per Legge previsto un contingente di 1400.  A chi vogliono darla a bere? Quindi se si dice che si potrà raggiungere un massimo di 1500 unità, si sta prendendo in giro il mondo intero e l’intelligenza dei docenti, perché vuol dire che non ci saranno nuovi invii e/o figure professionali da destinare all’estero. Negli anni ‘60/80 avevamo ben 2500 addetti all’estero e non eravamo così importanti come oggi. Molto di più dovremmo dire invece sulla distribuzione di queste unità, di cui solo 276 sono nelle Università straniere (lettori e di questi  neanche si dice nulla)

ART. 11.

 

(Procedura per la destinazione all’estero del personale).

 

1.Ilpersonale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all’estero,  comprese quelle di cui all’articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo16

aprile 1994, n. 297, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, e` scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che ha superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che ha conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese a cui e` destinato.

 

 

2. Alla destinazione alle istituzioni di cui alla presente legge si provvede, in quanto mobilita` professionale, secondo le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; essa e` disposta, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell’articolo

10, secondo piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime.

ART. 13.

 

(Procedure di destinazione all’estero del personale).

 

1.Il personale dipendente dalle amministrazioni dello

Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all’estero,  comprese quelle di cui all’articolo 8, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, e` scelto esclusivamente tra il personale che ha prestato almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza e che ha conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese cui  e` destinato.

 

2. Alla destinazione del personale alle istituzioni di cui al comma 1 si provvede secondo le disposizioni in materia di mobilita`professionale contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto

scuola, attingendo alle graduatorie permanenti, aggiornabili ogni tre anni, istituite dall’ordinanza ministeriale del Ministero degli affari esteri,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale–4aseriespeciale–n. 38del16 maggio 1997, eventualmente integrate dalle graduatorie formatesi ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 della legge 26 maggio 2000, n. 147. La destinazione all’estero e` disposta, nei limiti del contingente stabilito ai sensi dell’articolo 12,  comma 3, della presente legge, secondo i piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni di cui al comma 1

 

1. Ai fini della valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie, il servizio prestato all’estero da` diritto a un punteggio doppio.

 

3. L’accertamento della conoscenza  della lingua prevista dal comma 1 e` effettuato mediante esami scritti e orali, le cui modalita` di espletamento sono determinate in sede di contrattazione decentrata.

 

4 Sono destinati all’estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in graduatoria in relazione al numero dei posti disponibili indipendentemente dal fatto che prestino servizio in Italia o terminino un precedente mandato all’estero.

 

5. Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua italiana a livello di scuola secondaria superiore, il personale assegnato alle scuole italiane all’estero e alle scuole europee e internazionali e` reclutato fra gli insegnanti di lettere. Al fine di garantire una maggiore integrazione con le istituzione con l’ambiente del Paese  ospitante, il personale assegnato ai corsi di lingua e di cultura italiane di cui all’articolo 8 e in particolare, ai corsi integrati o inseriti nelle scuole locali, e` reclutato fra gli insegnanti di lingue e letterature straniere che, nel proprio piano di studi universitario, hanno svolto almeno un biennio di lingua e letteratura italiane.

Art. 8.

 

(Procedura per la scelta del personale da destinare all'estero).

 

      1. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da

assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle previste dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che ha superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che ha  conoscenza delle lingue

straniere richieste per il Paese a cui è destinato.

      2. Alla destinazione alle istituzioni di cui alla presente legge

si provvede, in quanto rientrante nell'ambito della mobilità

professionale, secondo le disposizioni contenute nel contratto

collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; essa è disposta, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 3,

secondo piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle

istituzioni medesime.

Per quanto riguarda invece le procedure di Selezione e sulle modalità e tempi di somministrazione delle varie prove, abbiamo dato negli ultimi 10 anni dati, elementi inconfutabili e prove oggettive di riscontro a chi di competenza, pubblicando a più riprese testi specifici sempre aggiornati che possono essere consultati, criticati e denunciati quando si vuole, ma sicuramente utili a capire l’intero pianeta. Per essere più espliciti, siamo contro il concetto di Mobilità sindacale perché questa definizione può essere invocata o applicata solo in area metropolitana e in presenza di professionisti di pari livello e titoli uguali. Per andare all’estero invece c’è bisogno di tutti quei titoli professionali e specifici richiesti dai Bandi, oltre alle competenze linguistiche che devono essere BUONE o ADEGUATE e non generiche come richiesto dalle 3 proposte. Aggiungo che per insegnare nelle Università e nelle scuole Europee o internazionali è richiesto anche il GRADIMENTO. Per questo si vedano le Pubblicazioni riportate sul sito di ITA.L.I. al seguente link: http://www.italianlang.org/pubblicazioni%20edizioni%20testi.htm

ART. 12.

 

(Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo).

 

 

1. L’assegnazione alla sede di servizio del personale da destinare all’estero avviene con decreto del Ministro degli affari  esteri previo nullaosta del Ministero dell’istruzione.

 

2. Il personale di cui al comma 1 e` collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni con provvedimento dell’amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero

degli affari esteri e con il Ministero dell’economia e delle finanze.

ART. 14.

 

(Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo).

 

 

1. L’assegnazione alla sede di servizio all’estero avviene con decreto del Ministro degli affari esteri, previo nullaosta del Ministero della pubblica istruzione.

 

2. Il personale e` collocato fuori ruolo, per la durata del periodo durante il quale esercita le proprie funzioni all’estero,con provvedimento dell’amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

3. Al personale gia` in servizio all’estero che, in corso di mandato, supera la selezione per altra funzione di insegnamento ed e` collocato nella graduatoria in posizione utile per essere nominato, e` consentito interrompere il mandato in corso ed assumere servizio nella nuova funzione con il nuovo mandato.

 

4. Limitatamente alle aree linguistiche le cui graduatorie risultano esaurite, al personale gia` in servizio all’estero in area linguistica diversa e inserito in tali graduatorie in posizione utile per la nomina e` consentito interrompere il mandato in corso e assumere servizio nella nuova area linguistica con un nuovo mandato

 

5. Fatti salvi i casi di gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia,il personale che, dopo aver accettato una nomina, rinuncia ad assumere servizio perde titolo a partecipare alle selezioni successive.

 

6. L’amministrazione ha l’obbligo di provvedere ad espletare tutte le procedure di nomina e di invio del personale della scuola all’estero in tempo utile per un regolare inizio dell’anno scolastico secondo il calendario del Paese ospitante. In caso di inadempienza dell’amministrazione, a tale personale spetta la retribuzione a decorrere dal primo giorno di nomina giuridica.

Art. 9.

 

(Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo)/.

 

      1. L'assegnazione alla sede di servizio del personale da destinare

all'estero è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri,

previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione.

 

      2. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo, per il

periodo durante il quale esercita le funzioni, con provvedimento

dell'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli

affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Su queste proposte ci sarebbe molto da dire perché pur essendo le Assegnazioni con le stesse durate previste da circa 20 anni a questa parte, ad ogni Selezione si continua a fare delle eccezioni per le solite figure di raccomandati, ed infatti ci sono stati docenti e presidi che hanno lavorato all’estero per 30 anni, spesso anche ininterrottamente e senza alcun rientro metropolitano. Ma siamo seri!

ART. 13.

 

(Durata massima di permanenza all’estero).

 

1. Il servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero,comprese quelle di cui all’articolo 636 del testo unico di cui

al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le scuole europee e le istituzioni scolastiche ed universitarie estere, non puo` essere superiore ad un periodo complessivo di nove anni scolastici.

 

2. E’ fatta salva la possibilita` di essere

ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 previo nuovo superamento delle procedure di selezione.

 

 

3.Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole.

ART. 15.

 

(Durata massima di permanenza all’estero).

 

1. La permanenza all’estero del personale

docente non puo` essere superiore a

un periodo complessivo di nove anni scolastici,

comprese le scuole europee.

 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, in caso di effettiva necessita e` fatta salva la possibilita` per il docente di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche all’estero, previo superamento delle procedure di selezione di cui all’articolo 13, senza soluzione di continuita` e senza limitazione del numero dei mandati.

 

3.Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole.

Art. 10.

 

(Durata massima di permanenza all'estero).

 

      1. Il servizio presso le istituzioni scolastiche italiane

all'estero, comprese quelle previste dall'articolo 636 del testo unico

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le scuole europee

e le istituzioni scolastiche e universitarie estere non può essere

superiore a un periodo complessivo di nove anni scolastici.

      2. È fatta salva la possibilità di ulteriore impiego nelle

istituzioni scolastiche di cui al comma 1 previo nuovo superamento delle

procedure di selezione.

      3. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le

norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole.

 

ART. 14.

 

(Periodi minimi di permanenza all’estero).

 

1. Il personale destinato all’estero assume l’obbligo di risiedere all’estero per una durata non inferiore a tre anni.

 

2. Nel caso di rimpatrio a domanda,  prima della scadenza del primo triennio di servizio all’estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell’interessato,salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi

di carattere personale o familiare.

 

3.La destinazione da una ad altra sede all’estero non puo` avere luogo prima di due anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.

 

4.Il personale destinato all’estero mantiene la titolarita` nella scuola di provenienza per i primi tre anni della permanenza all’estero.

ART. 16.

 

(Periodi minimi di permanenza all’estero).

 

1. Il personale destinato all’estero assume l’obbligo di risiedere all’estero per una durata non inferiore a tre anni.

 

2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all’estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell’interessato,salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi

di carattere personale o familiare.

 

3. La destinazione da una ad un’altra sede all’estero non puo` avere luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio. Deve essere comunque garantito almeno un triennio di permanenza nella nuova sede. Fatta salva per il personale la

possibilita` di ottenere due trasferimenti nel corso  del mandato di cui a comma 1 dell’articolo15, l’amministrazione e` tenuta ad assumere gli oneri di un solo trasferimento.

Art. 11.

 

(Periodi minimi di permanenza all'estero)

 

      1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere

all'estero per una durata non inferiore a tre anni.

      2. Nel caso di rimpatrio a domanda, prima della scadenza del primo

triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico

dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi

di carattere personale o familiare.

      3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non può avere

luogo prima di due anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di

gravi motivi o di ragioni di servizio.

      4. Il personale destinato all'estero mantiene la titolarità nella

scuola di provenienza per i primi tre anni della permanenza all'estero.

 

ART. 15.

 

(Rientro in sede metropolitana).

 

1. Al momento del rientro in sede metropolitana il personale scolastico ha

diritto di precedenza nella scelta e nell’assegnazione della sede.

 

2. Gli anni di servizio all’estero sono valutati ,oltre che per quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche ai fini delle graduatorie di istituto, come servizio prestato sul territorio nazionale.

.

 

Art. 12.

 

(Rientro in sede metropolitana).

 

      1. Al momento del rientro in sede metropolitana il personale

scolastico ha diritto di precedenza nella scelta e nell'assegnazione

della sede.

      2. Gli anni di servizio all'estero sono valutati, oltre che per

quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, e successive modificazioni, anche ai fini delle

graduatorie di istituto, come servizio prestato sul territorio nazionale.

 

ART. 16.

 

(Norme applicabili al personale amministrativo, tecnico e ausiliario).

 

1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario si applicano le norme relative al personale docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.

ART. 17.

 

(Norme applicabili al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).

 

1. Al personale amministrativo,tecnico ed ausiliario si estendono le disposizioni previste dalla presente legge per il personale docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.

Art. 13.

 

(Norme applicabili al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).

 

      1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano

le norme della presente legge relative al personale docente, con

esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.

 

 

ART. 18.

(Viaggi di trasferimento)

 

1. In occasione dei viaggi di trasferimento all’estero o dall’estero o fra sedi all’estero,il periodo che l’amministrazione concede per raggiungere la sede di servizio e` considerato servizio effettivo.

 

 

ART. 17.

 

(Trattamento giuridico ed economico).

 

1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale direttivo,docente e amministrativo,tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell’amministrazione di appartenenza.

 

2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti  per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione giuridica fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente

carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero. Tale assegno e` determinato sulla base dei criteri previsti dagli articoli 143 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, in analogia a quanto previsto per il trattamento del personale dell’amministrazione degli affari esteri.

ART. 19.

 

(Trattamento giuridico ed economico).

 

1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale direttivo,docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell’amministrazione di appartenenza.

 

2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, salvo che per tali assegni sia diversamente disposto, compete,dalla data di assunzione giuridica fino alla data di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente

carattere retributivo, per coprire gli oneri derivanti dal servizio all’estero. L’entita`di tale assegno e` determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla parte terza, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, in analogia a quanto previsto per i trattamento del personale dell’Amministrazione degli affari esteri.

 

3. Il personale destinato all’estero mantiene la titolarita` nella scuola di provenienza per tutta la durata della permanenza

all’estero e continua a maturare il punteggio di continuita` didattica, con le modalita` di cui al comma5.

 

4. L’amministrazione metropolitana provvede a sostituire il personale collocato fuori ruolo esclusivamente con personale trasferito annualmente, con diritto di riconferma, al fine di limitare il piu` possibile i disagi agli studenti.

 

5.Al personale d i cui al comma 3 viene attribuito un punteggio doppio per ogni anno di servizio di ruolo prestato all’estero.

 

6. Il servizio di ruolo prestato nelle scuole, nelle altre istituzioni scolastiche ed educative italiane all’estero e nelle scuole europee, e` valutato ai sensi dell’articolo 673 del testo unico di cui al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n.297.

 

7.Al personale della scuola in servizio all’estero e` estesa la qualifica di personale amministrativo-tecnico prevista dall’articolo 1, lettera f), della Convenzione sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18aprile1961,resaesecutivadallalegge9 agosto 1967, n. 804.

8. Ai docenti in servizio all’estero e` consentito circolare al di fuori della propria circoscrizione consolare nei periodi di sospensione delle attivita` didattiche.

Art. 14.

 

(Trattamento giuridico ed economico).

 

      1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del

personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario

delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni

scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e

sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

      2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche

all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e

continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali

assegni sia diversamente disposto, compete, dalla data di assunzione

giuridica fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno

speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli

 oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è determinato

sulla base dei criteri previsti dagli articoli 143 e seguenti del

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e

successive modificazioni, in analogia a quanto previsto per il

trattamento del personale dell'amministrazione degli affari esteri.

 

 

ART. 20

(Nuovi ruoli).

 

1.Al fine d valorizzare le competenze acquisite all’estero dal personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce nuovi profili professionali,in cui inquadrare i docenti che, rientrati in territorio metropolitano dopo un servizio effettivo di almeno un mandato completo, fanno richiesta di appartenere ai nuovi

ruoli.

 

ART. 21

(Aggiornamento).

 

1.L’amministrazione, anche di concerto con i centri,si impegna ad organizzare corsi di aggiornamento residenziali, con cadenza almeno biennale e con esonero dalle attività di insegnamento per i partecipanti, per i docenti delle scuole e delle altre istituzioni scolastiche ed educative all’estero.

Art. 15.

 

(Entrata in vigore).

 

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

 

Per il testo e le proposte legislative di ITA.L.I vedasi quanto segue, con i relativi rimandi a testi, leggi, dati e considerazioni oggettive.

Pagine a cura del centro Studi ITA.L.I. per una maggiore informazione, corretta conoscenza dei fatti e totale trasparenza. Roma 28 marzo 2007

 

 

Premessa

Quando in una proposta di legge, che si definisce “Organica” si mette mano ad un arcipelago così grande, diffuso e sparpagliato, come sono le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, per prima cosa si devono conoscere attentamente le varie tipologie e quali sono le leggi che ne regolano l’esistenza e funzionamento, in modo da pervenire ad un sistemico, razionale e coordinato Ente Nazionale (non di parte), senza sovrapposizioni o altro ancora.

 

·        Per arrivare ad avere un nuovo Testo Unico per tutte le Istituzioni all’estero del 3° millennio, bisogna partire dalla corretta e completa conoscenza della Legislazione in Atto.

 

Quando invece andiamo a parlare delle varie Figure e Funzioni operanti all’estero bisogna conoscerne esattamente le tipologie e cosa fanno effettivamente.

 

 

Se siete interessati ad interagire con noi per trovare qualcosa di meglio per le nostre istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, scriveteci pure al seguente indirizzo di posta elettronica:

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