Succinto esame comparativo delle 3 Proposte di legge dei Gruppi Politici e raffronto con quello successivo proposto da ITA.L.I : critiche, commenti e proposte alternative
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Proposta
di legge Centro
Sinistra |
Proposta
di legge Giovanardi (Centro Destra) |
Proposta On. Razzi 2007 (IDV) |
commenti |
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ART.1. (Finalita`). 1. La Repubblica promuove la diffusione all’estero della
cultura e della lingua italiane, per contribuire allo sviluppo della
reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro
dei rapporti dell’Italia con gli altri Stati, riconoscendo nella divulgazione
del nostro patrimonio linguistico e culturale una priorità nell’ambito della
politica estera del Paese. 2. E istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,l’Agenzia per la
promozione della lingua e della cultura italiane all’estero, di seguito
denominata «Agenzia», composta
da rappresentanti del Ministero dell’istruzione,del Ministero degli affari
esteri,del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. |
ART.1. (Finalita`). 1. La Repubblica promuove la diffusione all’estero della
cultura e della lingua italiane, al fine di contribuire allo sviluppo della
reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro
dei rapporti dell’Italia con gli altri Stati,riconoscendo la
divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano quale una delle
priorità della propria politica estera. 2. E istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,l’Agenzia per la
promozione della lingua e della cultura italiane all’estero, di
seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del Ministero della
pubblica istruzione,del Ministero dell’università e della ricerca, del
Ministero degli affari Esteri,del Ministero per i beni e le attività
culturali e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un
dirigente scolastico e da almeno due docenti per ogni grado di istruzione,
che abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni
scolastiche italiane all’estero per non meno di un settennio e che non siano in quiescenza. 3. La Repubblica si impegna,altresì, a diffondere
l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua all’interno del territorio
nazionale, al fine di facilitare
l’integrazione linguistica e culturale degli immigrati. 4. Il Ministro della pubblica
istruzione, di intesa con gli istituti regionali di ricerca educativa,di cui
all’articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio1998,n.
300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituisce centri di formazione permanente regionali o
provinciali, di seguito denominati «centri», per l’insegnamento dell’italiano
come seconda lingua,con l’impiego di docenti in possesso dei medesimi
requisiti di cui al comma2. |
Art. 1. (Finalità e istituzione dell'Agenzia per la promozione
della lingua e della cultura italiane all'estero) 1. A integrazione di quanto previsto per le scuole italiane all'estero dagli articoli 636, 637 e 638 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, considerate la
mutata realtà delle collettività italiane nel mondo, la crescente
interdipendenza delle politiche nazionali con quelle globali e la
necessità di promuovere strategie e azioni che assicurino il
mantenimento delle radici linguistico-culturali italiane da parte dei
connazionali all'estero e sviluppino azioni integrate a favore della
mobilità culturale e professionale da e verso l'Italia, la
Repubblica promuove iniziative di formazione linguistico-culturale, di
educazione permanente e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini
italiani e degli oriundi italiani, di seguito denominati «comunità italiane
all'estero», nonché servizi e interventi integrati di orientamento,
formazione e perfezionamento professionali, finalizzati a garantire la
mobilità culturale e professionale dei lavoratori stranieri che
intendono emigrare in Italia. 2. È
istituita presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero,
di seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero degli affari esteri,
del Ministero per i beni e le attività culturali, del Dipartimento per
gli affari regionali e del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. |
Le 3 Proposte, pur venendo da periodi ed anni diversi,
sembrano accomunate da una base comune (incredibilmente sembrano fatte dalla
stessa mano) che le vedono tutte ben salde in mano al Ministero degli Esteri
ed alla sua politica accentratrice ed esclusivista. Si fa finta di cambiare
qualcosa dopo circa 40 anni (dalla 153/71) ma in effetti si lascia tutto come
prima. Vediamo perché. Comunque si può condividere l’articolo 1 di tutte e 3 le Proposte
perché si condivide e accetta pienamente l’idea di istituire un’Agenzia
Nazionale sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei MInistri |
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ART.2. (Funzioni
dell’Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane
all’estero). L’Agenzia: a) persegue le finalità di cui all’articolo1,promuovendo
il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato,gli enti e le istituzioni pubbliche, fatta salva
l’autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali, ai sensi
delle leggi vigenti; b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le
iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero e da associazioni e fondazioni, nel quadro delle finalita`
della presente legge; c) anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari,in
conformita` a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro dei rapporti
politico diplomatici dell’Italia con gli altri Stati, svolge funzioni di
indirizzo e di vigilanza sulle
istituzioni scolastiche italiane all’estero, provvedendo anche alla loro istituzione e soppressione; d) cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attivita` scolastiche e
culturali italiane all’estero,avvalendosi anche di tutte le informazioni che amministrazioni dello Stato ed
enti e istituzioni pubblici sono
tenuti a tal fine a trasmetterle; e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attivita` svolta ai
sensi della presente legge. |
ART 2(Funzioni dell’Agenzia). 1. L’Agenzia: a) persegue le finalità di cui all’articolo1, promuovendo il coordinamento tra e amministrazioni dello Stato,gli enti e le istituzioni pubblici, fatta salva l’autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali,ai sensi della legislazione vigente in materia; b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le
iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane
all’estero, dalle associazioni e dalle fondazioni nell’ambito delle
finalita` di cui all’articolo 1; c) provvede alla istituzione
e alla razionalizzazione delle istituzioni scolastiche italiane
all’estero, nei confronti delle quali, anche tramite le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, in conformita` a quanto previsto dalla
presente legge e nell’ambito dei rapporti politico diplomatici che l’Italia
ha con gli altri Stati, svolge
funzioni di indirizzo e di vigilanza; d) cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attivita` scolastiche e
culturali italiane all’estero,avvalendosi anche di tutte le informazioni che le amministrazioni dello Stato,le istituzioni e gli enti
pubblici sono tenuti a trasmetterle a tale fine; e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attivita` svolta. |
Art. 2. (Funzioni dell'Agenzia) 1. L'Agenzia persegue le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, promuovendo il coordinamento tra amministrazioni dello
Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università
e delle altre istituzioni culturali ai sensi della legislazione vigente, e
svolge altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative
promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero nonché
da associazioni e da fondazioni nell'ambito delle medesime finalità. 2. L'Agenzia,
in particolare, provvede: a) alla
istituzione e soppressione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei confronti delle
quali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari,
in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro dei
rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, svolge
funzioni di indirizzo e di vigilanza; b) alle
azioni formative e didattiche concernenti l'insegnamento della lingua italiana e aventi lo scopo di
facilitare l'integrazione linguistica, culturale e lavorativa dei
connazionali nei sistemi scolastici e nel tessuto sociale dei Paesi di
accoglienza; c) alla
promozione e alla diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo,
sia attraverso specifici interventi rivolti a figli, congiunti e discendenti
di connazionali in età di obbligo scolastico, sia attraverso iniziative di
educazione permanente e di formazione continua rivolte agli adulti; d) agli
interventi di sostegno all'integrazione scolastica ispirati al principio del
plurilinguismo; e) agli
interventi di formazione continua, di educazione degli adulti e permanente,
finalizzati, in particolare, allo sviluppo di competenze relazionali, sociali
e comunicative, e comunque tali da assicurare la più significativa partecipazione della
cultura italiana nel mondo al processo di riconoscimento delle reciprocità
tra le diverse culture locali e nazionali; f) ai servizi
e agli interventi integrati di orientamento, formazione e perfezionamento
professionali, in favore delle comunità italiane all'estero e dei cittadini
stranieri iscritti nelle apposite anagrafi istituite presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero; g) ai servizi
di monitoraggio e di valutazione della qualità e dell'efficacia delle azioni
intraprese, allo scopo di assicurare unitarietà di indirizzo, ampia
visibilità dei loro effetti, nonché il rispetto delle specificità di
intervento in ragione della nazionalità degli utenti, del carattere regionale degli interventi e
della ottimizzazione delle risorse locali attivate; h) alle azioni
di accrescimento e di sviluppo delle competenze linguistiche, metodologiche,
formative, gestionali e organizzative del personale impegnato nell'attuazione
degli interventi previsti dal presente comma, attuate anche attraverso
l'utilizzo delle tecnologie avanzate di formazione a distanza; i) ai servizi
di certificazione di crediti formativi e di competenze linguistiche,
culturali e professionali congruenti con i paralleli sistemi locali di
valutazione, certificazione e accreditamento delle competenze; l) a garantire
la gratuità dell'insegnamento della lingua italiana e dei relativi materiali
didattici per i cittadini italiani in età di obbligo scolastico, in
conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dalla normativa vigente in
materia di obbligo scolastico. 3. L'Agenzia
cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche
e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche delle informazioni che le
amministrazioni dello Stato nonché gli enti e le istituzioni pubblici sono
tenuti a tale fine a trasmetterle, e
presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente
legge. |
Appare però subito confusa e lacunosa la presentazione di
questi articoli di legge, confondendo le finalità iniziali con quello che si
persegue dopo, intercalando a caso lingua e Cultura, scuole e Corsi,
Istituzioni pubbliche,
Amministrazioni dello Stato, eccetera senza mai parlare di Università,
Istituti Italiani di Cultura e Lettorati di Lingua e Letteratura nelle
Università straniere. Non parliamo poi degli assistenti di Italiano. Si usano
a vanvera nomi di Fondazioni, Enti, e così via, senza far mai riferimento né
a nomi precisi e effettivi
(vedasi ad es. La Dante Alighieri, né
a Norme giuridiche che attualmente regolano tutte le Istituzioni scolastiche
e culturali italiane all’estero). |
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ART.3. (Funzioni
dei centri). 1. I centri: a) concorrono alla formazione
iniziale degli insegnanti da destinare al servizio all’estero; b) formano i docenti in servizio
nei ruoli metropolitani all’insegnamento della lingua italiana come seconda
lingua; c) istituiscono e organizzano
corsi di aggiornamento per i docenti di cui alle lettere a) e b); d) promuovono attivita`
interculturali sul territorio, anche in collaborazione con i Paesi europei ed
extraeuropei; e) promuovono attivita` di
ricerca; f) producono specifico materiale
didattico per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua in Italia e
all’estero; g) certificano, sulla base di
criteri omogenei dettati dal Ministero della pubblica istruzione o da un
altro organismo da esso delegato, i livelli di conoscenza dell’italiano come
seconda lingua; h) forniscono consulenza sul
territorio sui problemi relativi all’integrazione e all’istruzione degli
immigrati. |
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Come si fa a parlare dei Centri se non si esplicitano le
figure professionali, il numero degli addetti e le specifiche competenze e
ruoli che devono avere questi centri (sedi, numeri, rapporti gerarchici,
reclutamento, eccetera) |
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ART.3. (Istituzioni scolastiche e iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti).
1. Il Governo ha facolta` di istituire, mantenere e
sussidiare all’estero scuole e altre istituzioni educative. 2.L’azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle
altre istituzioni educative di cui al
comma 1 e` esercitata dall’Agenzia,
di concerto con il Ministero dell’istruzione e con il Ministero degli affari esteri, ed e` finalizzata a promuovere ed attuare all’estero iniziative
scolastiche e attività di
integrazione scolastica a favore dei cittadini italiani residenti
all’estero, con i seguenti obiettivi: a) diffondere l’uso della lingua e la conoscenza della
cultura italiane; b) inserire l’insegnamento della lingua italiana nei
programmi scolastici stranieri; c) elevare il
livello culturale delle comunita` italiane all’estero; d) favorire l’integrazione degli utenti nelle strutture scolastiche e formative
del Paese ospitante; e) ridistribuire le scuole e le iniziative educative con
primario riferimento alla promozione della lingua e della cultura italiane
all’estero; f) rendere uniforme e sicuro il sostegno statale alle
scuole, mediante la fissazione di criteri e parametri di assegnazione delle
risorse certi e vincolanti, prevedendo anche modalita` per favorire la
flessibilita` dei progetti formativi interculturali, differenziate rispetto a
quelle previste per analoghe iniziative nel territorio nazionale. |
ART.4. (Istituzioni scolastiche e iniziative a favore dei lavoratori italiani e dei loro
congiunti). 1. Il Governo ha facolta` di istituire, mantenere e
sussidiare all’estero scuole e altre istituzioni educative. 2. L’azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni
educative di cui al comma 1 e` esercitata
dall’Agenzia, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione e
con il Ministero degli affari esteri. L’Agenzia promuove e attua all’estero iniziative scolastiche e
attivita` di integrazione scolastica
a favore dei cittadini italiani
residenti all’estero, con i seguenti obiettivi: a) diffondere l’uso della lingua e la conoscenza della
cultura italiane; b) inserire l’insegnamento dell’italiano nei programmi
scolastici stranieri; c) migliorare
il livello culturale delle comunita` italiane all’estero; d) favorire l’integrazione nelle strutture scolastiche e
formative del Paese ospitante; e) ridistribuire le scuole e le altre istituzioni
educative con primario riferimento all’interesse della promozione della
lingua e della cultura italiane all’estero; f) rendere uniforme e sicuro il sostegno statale alle
scuole e alle altre istituzioni educative mediante la fissazione di criteri e
di parametri certi e vincolanti
per l’assegnazione delle risorse, prevedendo anche la possibilita` di
favorire la flessibilita` dei progetti formativi interculturali e di differenziarli dagli schemi previsti
per le analoghe iniziative in territorio metropolitano. |
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Ci si allontana sempre più dalle iniziali Premesse e
accettabili finalità per giungere ad affermare in modo esplicito, in tutte e
3 le proposte, che esse servono a gestire solo le scuole e i Corsi di
italiano e si riferiscono quasi sempre ai soli docenti. Seguono una serie di
grandi definizioni di principi generali, sempre più difficili da capire o
pericolosi perché non verranno mai meglio esplicitati dopo: cioè rimangono
fumosi e lasciati alla buona volontà di chi poi le gestirà: ancora una volta
il solo MAE e le Ambasciate/Consolati.
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ART.4. (Amministrazione, coordinamento e vigilanza). 1.Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole,le istituzioni
educative e le altre iniziative di cui all’articolo 3, e` messo a disposizione dell’Agenzia un contingente di personale
con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore all’area C,
posizione economica C1, appartenente ai ruoli dell’amministrazione centrale e
periferica dell’istruzione o
dell’amministrazione universitaria, nonche’ di personale direttivo e
docente della scuola,nel limite complessivo di duecento unita`. 2. Presso gli uffici scolastici consolari, ai quali e` affidata
l’amministrazione di istituzioni
scolastiche italiane funzionanti all’estero, e` assegnato un contingente di
personale della scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 e` collocato fuori ruolo, con
provvedimenti adottati
dall’amministrazione di appartenenza, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e dell’economia e delle
finanze. Ad esso sono affidate mansioni
corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza. 4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e`
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di
appartenenza. |
ART.5. (Amministrazione, coordinamento e vigilanza). 1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 e
per la realizzazione delle altre
iniziative di cui all’articolo 4, l’Agenzia
si avvale di un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con
qualifica funzionale non inferiore all’area C,appartenente ai ruoli
dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica
istruzione, nonche’ di personale appartenente all’area della funzione docente
e della dirigenza scolastica del comparto
della scuola,nel limite complessivo di 200 unita`. 2. Presso gli uffici scolastici consolari, di cui
all’articolo 10, ai quali e` affidata l’amministrazione di istituzioni
scolastiche italiane funzionanti all’estero, e` assegnato un contingente di personale del comparto della scuola per lo svolgimento delle
funzioni di coordinamento e di assistenza
tecnica. 3. Il personale di cui al comma 1 e` collocato fuori
ruolo, con provvedimento adottato dalle amministrazioni di appartenenza, di
intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’economia
e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica
e al profilo professionale di appartenenza. 4. Il personale di cui al comma 2 e` individuato
esclusivamente fra i docenti di ruolo che, in costanza di nomina, hanno
prestato almeno un anno di effettivo servizio nella sede estera e che si
impegnano a garantire per almeno un ulteriore biennio, la permanenza
in servizio all’estero. Lo stesso personale e` esonerato dall’insegnamento per
svolgere le funzioni di cui al comma 2. |
Art. 3. (Amministrazione, coordinamento e vigilanza)/. 1. Per
svolgere le funzioni di amministrazione, coordinamento e vigilanza relative alle scuole, alle istituzioni educative
e alle altre iniziative di cui all'articolo 2 è messo a disposizione
dell'Agenzia un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con
qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica
C1, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione, dell'amministrazione universitaria e
di personale direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo
di 200 unità. 2. Agli
uffici scolastici consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane
funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale della
scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di
assistenza tecnica. 3. Il
personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di
appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni
corrispondenti alla qualifica e al profilo professionali di appartenenza. 4. Il
servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza. |
Finalmente si avanzano dei numeri di contingenti in
Italia, anch’essi stranamente uguali in tutte e 3 le proposte (200 unità per
la gestione) che ancora una volta è incentrata sul MAE e gli Uffici
Consolari. Si ricorda che ci sono già al MAE 100 unità di docenti e dirigenti
scolastici Collocati fuori ruolo (oltre ai comandati) con le medesime
funzioni e non si capisce a cosa possono servire questi altri 200, quando non
solo ne basterebbero una ventina, ma noi ne proponiamo la completa
abolizione, demandando alle scuole di provenienza la gestione amministrativa
e contabile del personale collocato fuori ruolo all’estero. |
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ART.5. (Ordinamento delle scuole italiane all’estero). 1. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, su proposta dell’Agenzia, e` definita la disciplina dell’organizzazione
e del funzionamento delle scuole italiane all’estero, secondo un modello
uniforme, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, e
conforme a quello delle corrispondenti scuole statali del territorio
nazionale, compresa l’attribuzione dell’autonomia scolastica. Ai titoli di
studio conseguiti presso le scuole disciplinate ai sensi de presente comma e`
riconosciuto valore legale. 2.Iprogrammi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono
approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’istruzione. |
ART.6. (Ordinamento delle scuole italiane all’estero). 1 .Il Ministro della pubblica
istruzione, con provvedimenti adottati su proposta dell’Agenzia, equipara,
anche per quanto concerne l’autonomia scolastica, l’ordinamento delle scuole
italiane statali all’estero alle corrispondenti scuole statali del territorio
nazionale, con gli adattamenti occorrenti per corrispondere alle specifiche
esigenze locali. I titoli di studio da esse rilasciati hanno valore legale. 2. I programmi didattici delle scuole statali italiane
all’estero sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro della
pubblica istruzione. |
Art. 4. (Ordinamento delle scuole italiane all'estero). 1. Con provvedimenti
adottati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su
proposta dell'Agenzia, è definito l'ordinamento delle scuole italiane
all'estero, secondo un modello uniforme, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, e conforme a quello delle
corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, compresa
l'attribuzione dell'autonomia scolastica. Ai titoli di studio conseguiti
presso le scuole di cui al presente comma è riconosciuto valore
legale. 2. I
programmi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione. |
Come si può continuare a lasciar gestire le scuole e tutta
la formazione scolastica, universitaria e culturale al MAE che finora non è
riuscita in questo compito, perché priva di competenze e professionalità adeguate. Il MAE fa
politica e non Scuola, quindi Il principio va rovesciato: deve essere il MPI
a gestire tutto (ordinamenti, programmi e scelte di aperture e chiusure di
corsi e scuole, magari delegando al Mae la sola gestione spicciola attraverso
le sue reti all’estero, in un rapporto sistemico però con l’Agenzia Nazionale
in Italia che deve dipendere da altro Ente indipendente, magari appoggiato o
diretto dalla Presidenza del C. dei Ministri) |
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ART.6. (Scuole non statali). 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, su proposta dell’Agenzia, alle scuole italiane all’estero che dipendono da enti privati o da associazioni o fondazioni, in possesso di requisiti sostanzialmente conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole italiane statali all’estero, puo` essere riconosciuta la parita`, ai sensi e agli effetti delle norme vigenti in materia di parita` scolastica per le scuole non statali operanti nel territorio nazionale. |
ART.7. (Scuole non statali). 1. Con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell’Agenzia, sono
individuate le scuole italiane non statali all’estero che, in quanto conformi
alle corrispondenti scuole italiane statali all’estero, possono essere
riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo2000, n. 62, e successive
modificazioni. |
Art. 5. (Scuole non statali) 1. Con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, su proposta dell'Agenzia, alle scuole italiane
all'estero che dipendono da enti o da associazioni e che sono in possesso di
requisiti sostanzialmente conformi a quelli previsti per le corrispondenti
scuole italiane statali all'estero può essere riconosciuta la parità, ai sensi delle norme vigenti in
materia di parità scolastica per le scuole non statali operanti nel
territorio italiano. 2. I programmi
didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione. |
In questi articoli si affermano delle cose che sono già
fuori dalla realtà e dalle stesse decisioni politiche assunte da questo
Governo, che ha stabilito con Legge la chiusura di vari organismi, come gli
IRRE e la disattivazione del concetto di parità o equipollenza all’estero. Le
scuole legalmente riconosciute saranno abrogate. |
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ART.7. (Iniziative scolastiche e attivita` di integrazione
scolastica). 1. L’Agenzia, per attuare le iniziative scolastiche e le attivita` di
integrazione scolastica previste dall’articolo
3 e promuovere l’inserimento dell’insegnamento della lingua e cultura italiane nei curricoli delle scuole locali, definisce e coordina: a) iniziative miranti ad offrire l’insegnamento della
lingua e cultura italiane anche ad autoctoni e stranieri frequentanti le scuole
locali; b) interventi di sostegno, recupero e rafforzamento al
fine di promuovere il plurilinguismo e multiculturalismo
e di consentire l’effettiva integrazione degli alunni italiani nelle
strutture scolastiche e formative del Paese ospitante; c) iniziative di sperimentazione tendenti a caratterizzare
la scolarizzazione e la formazione delle scuole italiane all’estero secondo
la realta` e le esigenze delle diverse aree geografiche; d) interventi per garantire il funzionamento delle scuole
statali all’estero e la vigilanza sulle scuole non statali all’estero, in
modo da assicurare l’armonizzazione degli obiettivi educativi e culturali. 2. L’Agenzia inoltre istituisce: a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare
l’inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei Paesi di
immigrazione; b) corsi integrativi di lingua e
cultura generale italiane per i congiunti di lavoratori italiani che frequentano nei Paesi di immigrazione le
scuole locali corrispondenti alle scuole italiane del primo ciclo di
istruzione; c) corsi speciali annuali per la preparazione dei
lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di Stato conclusivi
del primo ciclo di istruzione. |
ART.8. (Iniziative scolastiche e attivita` di integrazione
scolastica). 1. L’Agenzia, per attuare le iniziative scolastiche e le
attivita` di integrazione scolastica previste dall’articolo 4 e allo scopo di
inserire l’insegnamento della lingua e della cultura italiane nei curricoli
delle scuole locali all’estero, definisce e coordina: a) le iniziative miranti ad offrire l’insegnamento della
lingua e della cultura italiane anche
agli autoctoni e agli stranieri frequentanti le scuole locali all’estero; b) le attivita` volte al
potenziamento della rete scolastica
italiana all’estero,allo scopo di adeguarla alle nuove tipologie di emigrati italiani, quali i tecnici,i
dirigenti, i manager, e di rendere possibile, ai loro familiari,la continuazione
anche all’estero della scolarizzazione iniziata in Italia; c) le attivita` concernenti
l’istituzione di una rete di scuole bilingui e biculturali; d) le iniziative per
l’istituzione di corsi per
l’insegnamento dell’italiano commerciale, tecnico, turistico e specifico del
settore artistico; e) i corsi integrativi di lingua e di cultura generale
italiane per i congiunti di lavoratori italiani che frequentano, nei Paesi di emigrazione,le scuole locali
corrispondenti alle scuole italiane
del primo ciclo di istruzione; f) le iniziative di sperimentazione tendenti a caratterizzare la scolarizzazione e la formazione delle scuole italiane all’estero secondo la realta` e le esigenze delle diverse aree geografiche; g) il funzionamento delle scuole statali all’estero e la
vigilanza sulle scuole non statali all’estero,in modo d a garantire
l’armonizzazione degli obiettivi educativi e culturali; h) gli interventi di sostegno,d irecupero e di rinforzo al
fine d promuovere il plurilinguismo e di consentire l’effettiva integrazione degli alunni italiani nelle strutture
scolastiche e formative del Paese ospitante. 2. L’Agenzia istituisce, ove necessario: a) le classi o i corsi preparatori aventi lo scopo di
agevolare l’inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole
dei Paesi di emigrazione; b) i corsi speciali annuali per la preparazione dei
lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di Stato conclusivi del
primo ciclo di istruzione. |
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Le attività scolastiche e di integrazione interlinguistica
vanno riviste facendo accordi bilaterali seri e vincolanti con le scuole,
università e strutture straniere, che devono rivedere le ore di insegnamento
della lingua italiana inserendola nei loro progetti educativi curriculari,
secondo le nuove normative Europee e Comunitarie o accordi bilaterali. Tali
accordi esistono e sono ben scritti, ma come sempre non applicati,
soprattutto in Sudamerica. I Corsi ex 153 vanno rivisti, corretti ed i posti
riciclati, non annullati. |
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ART 8 (Programmi, esami, titoli di studio). 1. I programmi di insegnamento, le norme per lo
svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle
classi,corsi e scuole di cui all’articolo
7e ogni altra disposizione per l’attuazione del medesimo articolo sono
stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’istruzione. |
ART.9. (Programmi, esami, titoli di studio). 1. I programmi di insegnamento, le norme per lo
svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi,i
corsie le scuole di cui all’articolo 8 a ogni altra disposizione per
l’attuazione del medesimo articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. |
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Come già detto prima, tutto ciò è di esclusiva competenza
della Pubblica Istruzione in Italia e lo deve essere ancor di più all’estero,
sotto l’egida e l’accordo del MPI con la collaborazione istituzionale del
Ministero dell’Università per i titoli e le certificazioni linguistiche. Il
MAE deve occuparsene solo per la parte corrispondente agli Accordi generali
di Politica culturale, ma non linguistici, altrimenti le cose andranno sempre
peggio. |
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ART.9. (Uffici scolastici consolari). 1. Le funzioni degli uffici scolastici consolari sono le
seguenti: a) mediazione tra l’utenza e la realta`
linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta
delle proprie radici culturali; b) mediazione tra l’utenza e la realta` socio-culturale
del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e scoperta
reciproca; c) mediazione tra l’utenza e le strutture sociali di appoggio,italiane
e locali,al fine di evitare l’emarginazione scolastica e sociale. 2. In rapporto a tali funzioni gli uffici scolastici consolari, di concerto con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e
sulla base delle indicazioni dell’Agenzia, svolgono i seguenti compiti: a) orientare le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base
dell’analisi dei bisogni riscontrati;
b) valutare,sulla base delle risultanze dell’attivita` di
cui alla lettera a), l’efficacia e la validita` degli interventi scolastici
proposti da enti e associazioni; c) monitorare l’andamento delle attivita`, valutando la
corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati; d) selezionare e assumere con
concorso pubblico il personale scolastico destinato ad iniziative proposte da
enti e associazioni. |
ART. 10. (Uffici scolastici consolari). Gli uffici scolastici consolari, di seguito denominati
«uffici», di intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari e in
attuazione delle disposizioni dell’Agenzia, hanno competenza in materia di: a)
orientamento delle scelte sul territorio e fissazione
degli obiettivi sulla base dell’analisi dei bisogni riscontrati; b)
valutazione,sulla
base delle risultanze dell’attivita` di cui alla lettera a),
dell’efficacia e della validita` degli interventi scolastici proposti dagli
enti e dalle associazioni; c) monitoraggio dell’andamento delle
attivita`; d) valutazione della corrispondenza dei risultati agli
obiettivi fissati. ART. 11. (Ruolo degli uffici). 1.Nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo
10,gli uffici svolgono la propria attivita` secondo i seguenti principi: a) mediazione tra l’utenza e la realta`
linguistico-culturale italiana per favorire
il mantenimento e la riscoperta delle proprie radici culturali
originarie; b) mediazione tra l’utenza e la realta` socio-culturale
del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di scoperta
reciproca; c) mediazione tra l’utenza e le strutture sociali
diappoggio italiane e locali alfine di evitare l’emarginazione scolastica e
sociale. |
Art. 6. (Uffici scolastici consolari). 1. Le
funzioni degli uffici scolastici consolari sono le seguenti: a)
mediazione tra l'utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta
delle proprie radici culturali;
b)mediazione tra l'utenza e la realtà socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di
scoperta reciproci;
c)mediazione tra l'utenza e le strutture sociali di appoggio, italiane e locali, al fine di evitare
l'emarginazione scolastica e sociale. 2. In
rapporto alle funzioni di cui al comma 1 gli uffici scolastici consolari, di concerto con le rappresentanze
diplomatiche e consolari e sulla base delle indicazioni dell'Agenzia,
svolgono i seguenti compiti: a) orientare
le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base dell'analisi dei
bisogni riscontrati; b)valutare,
sulla base delle risultanze dell'attività di cui alla lettera /a), /l'efficacia e la validità degli
interventi scolastici proposti da enti e da associazioni; c)monitorare
l'andamento delle attività di cui alla lettera /a)/, valutando la corrispondenza dei risultati agli
obiettivi fissati; d) selezionare e
assumere con concorso pubblico il personale scolastico destinato ad iniziative proposte da enti e da
associazioni. |
Gli Uffici scolastici e Consolari servono eccome, ma non
come centri di decisione politica sotto l’esclusiva competenza dei
Diplomatici, ma come sedi di appoggi operativi collegati in rete per le
riunioni e le valutazioni sul da farsi, insieme a tutte le figure di
Personale istituzionali italiane e straniere ivi operanti (Lettori, docenti,
dirigenti, Addetti e Direttori di Istituto di Cultura e altre ancora che si
riporteranno brevemente nelle lista delle proposte di ITA.L.I.) |
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ART. 10. (Personale da destinare all’estero). 1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e
dei Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all’estero, e` stabilito, su
proposta dell’Agenzia, il contingente quadriennale del personale
universitario o scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative e
istituzioni scolastiche italiane all’estero, alle scuole europee e alle
istituzioni scolastiche e universitarie estere,tenendo conto delle
indicazioni fornite dagli uffici scolastici consolari, anche in riferimento
ad osservazioni e proposte delle rappresentanze sindacali unitarie
interessate. Con il medesimo decreto e` fissato altresi` il relativo limite
massimo di spesa. 2. Il contingente di cui al comma 1 e` soggetto a revisione biennale. 3. Il contingente del personale di ruolo di cui al
presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e` stabilito entro il
limite massimo di 1.500 unita`. |
ART. 12. (Contingenti del personale da destinare all’estero). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti
in rapporto alle categorie di personale da destinare all’estero, è
stabilito,su proposta dell’Agenzia, il contingente quadriennale del personale
scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche italiane
all’estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e
universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici,
nonche’ delle osservazioni e delle proposte delle rappresentanze sindacali
unitarie, in analogia a quanto
disposto dalle norme vigenti sul territorio metropolitano. Nel medesimo
decreto e` fissato altresi’ il limite massimo di spesa per il citato
contingente fermo restando quanto
previsto dal comma 3. 2 .La determinazione
del contingente di cui al comma 1 e `effettuata ogni due anni. 3.Il contingente del personale di ruolo di cui al
comma 1, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri,e` stabilito entro il limite
massimo di 1.500 unita` e comunque non inferiore a 1.300unita`, di
cui almeno il 70 per cento da destinare alle scuole e alle iniziative
scolastiche di cui all’articolo 8. |
Art. 7. (Contingenti del personale da destinare all'estero) 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri
rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da
destinare all'estero, sono stabiliti, su proposta dell'Agenzia, i
contingenti quadriennali del personale universitario o scolastico di
ruolo da assegnare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche
italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni
scolastiche e universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite
dagli uffici scolastici consolari, anche in riferimento ad
osservazioni e proposte delle rappresentanze sindacali unitarie in
analogia a quanto disposto dalle norme vigenti sul territorio metropolitano.
Con il medesimo decreto è fissato altresì il relativo limite massimo di spesa. 2. I
contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione biennale. 3. I
contingenti del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso
quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sono
stabiliti entro il limite massimo di 1.500 unità. |
Anche in queste 3 Proposte si segue la stessa filosofia,
cioè di dire le stesse cose e di lasciare tutto com’è. Non tutti sanno che
l’attuale Contingente all’estero è da anni sottoquotato, prima fermo a soli
1190 addetti complessivi, ora in calo ancora con la soppressione di altri 100
posti; pur essendo per Legge previsto un contingente di 1400. A chi vogliono darla a bere? Quindi se si
dice che si potrà raggiungere un massimo di 1500 unità, si sta prendendo in
giro il mondo intero e l’intelligenza dei docenti, perché vuol dire che non
ci saranno nuovi invii e/o figure professionali da destinare all’estero.
Negli anni ‘60/80 avevamo ben 2500 addetti all’estero e non eravamo così
importanti come oggi. Molto di più dovremmo dire invece sulla distribuzione
di queste unità, di cui solo 276 sono nelle Università straniere (lettori e
di questi neanche si dice nulla) |
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ART. 11. (Procedura per la destinazione all’estero del personale). 1.Ilpersonale dipendente dalle amministrazioni dello Stato
da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all’estero, comprese quelle di cui all’articolo 636
del testo unico di cui al decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297, alle scuole europee e alle
istituzioni scolastiche e universitarie estere, e` scelto esclusivamente tra
il personale di ruolo che ha superato
il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che
ha conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese a cui e`
destinato. 2. Alla destinazione alle istituzioni di cui alla presente
legge si provvede, in quanto mobilita` professionale, secondo le disposizioni
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; essa e` disposta, nei limiti dei contingenti stabiliti ai
sensi dell’articolo 10, secondo piani quadriennali
definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime. |
ART. 13. (Procedure di destinazione all’estero del personale). 1.Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane
all’estero, comprese quelle di cui
all’articolo 8, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e
universitarie estere, e` scelto esclusivamente tra il personale che ha
prestato almeno tre anni di servizio
effettivo di ruolo in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza e
che ha conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese
cui e` destinato. 2. Alla destinazione del personale alle istituzioni di cui
al comma 1 si provvede secondo le disposizioni in materia di
mobilita`professionale contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto scuola, attingendo
alle graduatorie permanenti, aggiornabili ogni tre anni, istituite
dall’ordinanza ministeriale del Ministero degli affari esteri,pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale–4aseriespeciale–n. 38del16 maggio 1997,
eventualmente integrate dalle graduatorie formatesi ai sensi del comma 1
dell’articolo 9 della legge 26 maggio 2000, n. 147. La destinazione
all’estero e` disposta, nei limiti del contingente stabilito ai sensi
dell’articolo 12, comma 3, della
presente legge, secondo i piani quadriennali definiti in relazione alle
esigenze delle istituzioni di cui al comma 1 1. Ai fini della valutazione dei
titoli per l’inserimento nelle graduatorie, il servizio prestato all’estero
da` diritto a un punteggio doppio. 3. L’accertamento della
conoscenza della lingua prevista dal
comma 1 e` effettuato mediante esami scritti e orali, le cui modalita` di
espletamento sono determinate in sede di contrattazione decentrata. 4 Sono destinati all’estero gli
aspiranti che si collocano in posizione utile in graduatoria in relazione al
numero dei posti disponibili indipendentemente dal fatto che prestino
servizio in Italia o terminino un precedente mandato all’estero. 5. Per quanto riguarda
l’insegnamento della lingua italiana a livello di scuola secondaria
superiore, il personale assegnato alle scuole italiane all’estero e alle
scuole europee e internazionali e` reclutato fra gli insegnanti di lettere.
Al fine di garantire una maggiore integrazione con le istituzione con
l’ambiente del Paese ospitante, il
personale assegnato ai corsi di lingua e di cultura italiane di cui
all’articolo 8 e in particolare, ai corsi integrati o inseriti nelle scuole
locali, e` reclutato fra gli insegnanti di lingue e letterature straniere
che, nel proprio piano di studi universitario, hanno svolto almeno un biennio
di lingua e letteratura italiane. |
Art. 8. (Procedura per la scelta del personale da destinare
all'estero). 1. Il
personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero,
comprese quelle previste dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alle scuole europee e alle istituzioni
scolastiche e universitarie estere è scelto esclusivamente tra il personale
di ruolo che ha superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo
di appartenenza e che ha conoscenza
delle lingue straniere richieste per il Paese a cui è destinato. 2. Alla
destinazione alle istituzioni di cui alla presente legge si provvede, in quanto rientrante nell'ambito della
mobilità professionale, secondo le disposizioni contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; essa è
disposta, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 7,
comma 3, secondo piani quadriennali definiti in relazione alle
esigenze delle istituzioni medesime. |
Per quanto riguarda invece le procedure di Selezione e
sulle modalità e tempi di somministrazione delle varie prove, abbiamo dato
negli ultimi 10 anni dati, elementi inconfutabili e prove oggettive di
riscontro a chi di competenza, pubblicando a più riprese testi specifici
sempre aggiornati che possono essere consultati, criticati e denunciati
quando si vuole, ma sicuramente utili a capire l’intero pianeta. Per essere
più espliciti, siamo contro il concetto di Mobilità sindacale perché questa
definizione può essere invocata o applicata solo in area metropolitana e in
presenza di professionisti di pari livello e titoli uguali. Per andare
all’estero invece c’è bisogno di tutti quei titoli professionali e specifici
richiesti dai Bandi, oltre alle competenze linguistiche che devono essere
BUONE o ADEGUATE e non generiche come richiesto dalle 3 proposte. Aggiungo
che per insegnare nelle Università e nelle scuole Europee o internazionali è
richiesto anche il GRADIMENTO. Per questo si vedano le Pubblicazioni
riportate sul sito di ITA.L.I. al seguente link: http://www.italianlang.org/pubblicazioni%20edizioni%20testi.htm
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ART. 12. (Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo). 1. L’assegnazione alla sede di servizio del personale da
destinare all’estero avviene con decreto del Ministro degli affari esteri previo nullaosta del Ministero
dell’istruzione. 2. Il personale di cui al comma 1 e` collocato fuori ruolo
per il periodo durante il quale esercita le funzioni con provvedimento
dell’amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’economia e
delle finanze. |
ART. 14. (Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo). 1. L’assegnazione alla sede di servizio all’estero avviene
con decreto del Ministro degli affari esteri, previo nullaosta del Ministero
della pubblica istruzione. 2. Il personale e` collocato fuori ruolo, per la durata
del periodo durante il quale esercita le proprie funzioni all’estero,con
provvedimento dell’amministrazione di appartenenza, di concerto con il
Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’economia e delle
finanze. 3. Al personale gia` in servizio all’estero che, in corso
di mandato, supera la selezione per altra funzione di insegnamento ed e`
collocato nella graduatoria in posizione utile per essere nominato, e`
consentito interrompere il mandato in corso ed assumere servizio nella nuova
funzione con il nuovo mandato. 4. Limitatamente alle aree linguistiche le cui graduatorie
risultano esaurite, al personale gia` in servizio all’estero in area
linguistica diversa e inserito in tali graduatorie in posizione utile per la
nomina e` consentito interrompere il mandato in corso e assumere servizio
nella nuova area linguistica con un nuovo mandato 5. Fatti salvi i casi di gravi e comprovati motivi di
salute o di famiglia,il personale che, dopo aver accettato una nomina,
rinuncia ad assumere servizio perde titolo a partecipare alle selezioni
successive. 6. L’amministrazione ha l’obbligo di provvedere ad
espletare tutte le procedure di nomina e di invio del personale della scuola
all’estero in tempo utile per un regolare inizio dell’anno scolastico secondo
il calendario del Paese ospitante. In caso di inadempienza
dell’amministrazione, a tale personale spetta la retribuzione a decorrere dal
primo giorno di nomina giuridica. |
Art. 9. (Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo)/. 1.
L'assegnazione alla sede di servizio del personale da destinare all'estero è effettuata con decreto del Ministro degli
affari esteri, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione. 2. Il
personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo, per il periodo durante il quale esercita le funzioni, con
provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, di concerto con il
Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle
finanze. |
Su queste proposte ci sarebbe molto da dire perché pur
essendo le Assegnazioni con le stesse durate previste da circa 20 anni a
questa parte, ad ogni Selezione si continua a fare delle eccezioni per le
solite figure di raccomandati, ed infatti ci sono stati docenti e presidi che
hanno lavorato all’estero per 30 anni, spesso anche ininterrottamente e senza
alcun rientro metropolitano. Ma siamo seri! |
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ART. 13. (Durata massima di permanenza all’estero). 1. Il servizio presso le istituzioni scolastiche italiane
all’estero,comprese quelle di cui all’articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le scuole
europee e le istituzioni scolastiche ed universitarie estere, non puo` essere
superiore ad un periodo complessivo di nove anni scolastici. 2. E’ fatta salva la possibilita` di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche di
cui al comma 1 previo nuovo superamento delle procedure di selezione. 3.Al personale da destinare alle scuole europee si
applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole. |
ART. 15. (Durata massima di permanenza all’estero). 1. La permanenza all’estero del personale docente non puo` essere superiore a un periodo complessivo di nove anni scolastici, comprese le scuole europee. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, in caso di
effettiva necessita e` fatta salva la possibilita` per il docente di essere
ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche all’estero, previo
superamento delle procedure di selezione di cui all’articolo 13, senza soluzione di continuita` e senza limitazione del numero dei mandati. 3.Al personale da destinare alle scuole europee si
applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole. |
Art. 10. (Durata massima di permanenza all'estero). 1. Il
servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle previste dall'articolo 636 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le
scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere non
può essere superiore a un periodo complessivo di nove anni
scolastici. 2. È fatta
salva la possibilità di ulteriore impiego nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 previo nuovo
superamento delle procedure di selezione. 3. Al
personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime
scuole. |
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ART. 14. (Periodi minimi di permanenza all’estero). 1. Il personale destinato all’estero assume l’obbligo di risiedere
all’estero per una durata non inferiore a tre anni. 2. Nel caso di rimpatrio a domanda, prima della scadenza del primo triennio di
servizio all’estero, le spese di rimpatrio sono a carico
dell’interessato,salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare. 3.La destinazione da una ad altra sede all’estero non puo`
avere luogo prima di due anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di
gravi motivi o di ragioni di servizio. 4.Il personale destinato all’estero mantiene la
titolarita` nella scuola di provenienza per i primi tre anni della permanenza
all’estero. |
ART. 16. (Periodi minimi di permanenza all’estero). 1. Il personale destinato all’estero assume l’obbligo di
risiedere all’estero per una durata non inferiore a tre anni. 2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza
del primo triennio di servizio all’estero, le spese di rimpatrio sono a
carico dell’interessato,salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare. 3. La destinazione da una ad un’altra sede all’estero non
puo` avere luogo prima di tre anni
di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di
servizio. Deve essere comunque
garantito almeno un triennio di permanenza nella nuova sede. Fatta salva per
il personale la possibilita` di ottenere due
trasferimenti nel corso del mandato
di cui a comma 1 dell’articolo15, l’amministrazione e` tenuta ad assumere gli
oneri di un solo trasferimento. |
Art. 11. (Periodi minimi di permanenza all'estero) 1. Il
personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni. 2. Nel caso
di rimpatrio a domanda, prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio
sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da
gravi motivi di carattere personale o familiare. 3. La
destinazione da una ad altra sede all'estero non può avere luogo prima di due anni di servizio nella stessa sede,
salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio. 4. Il
personale destinato all'estero mantiene la titolarità nella scuola di provenienza per i primi tre anni della
permanenza all'estero. |
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ART. 15. (Rientro in sede metropolitana). 1. Al momento del rientro in sede metropolitana il
personale scolastico ha diritto di precedenza nella scelta e nell’assegnazione
della sede. 2. Gli anni di servizio all’estero sono valutati ,oltre
che per quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche ai fini delle
graduatorie di istituto, come servizio prestato sul territorio nazionale. . |
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Art. 12. (Rientro in sede metropolitana). 1. Al momento
del rientro in sede metropolitana il personale scolastico ha diritto di precedenza nella scelta e
nell'assegnazione della sede. 2. Gli anni
di servizio all'estero sono valutati, oltre che per quanto previsto dal testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche ai fini
delle graduatorie di istituto, come servizio prestato sul
territorio nazionale. |
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ART. 16. (Norme applicabili al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario). 1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario si
applicano le norme relative al personale docente, con esclusione di quelle
relative ai comandi e alle supplenze temporanee. |
ART. 17. (Norme applicabili al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario). 1. Al personale amministrativo,tecnico ed ausiliario si
estendono le disposizioni previste dalla presente legge per il personale
docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze
temporanee. |
Art. 13. (Norme applicabili al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario). 1. Al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme della presente legge relative al personale
docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze
temporanee. |
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ART. 18. (Viaggi di trasferimento) 1. In occasione dei viaggi di
trasferimento all’estero o dall’estero o fra sedi all’estero,il periodo che
l’amministrazione concede per raggiungere la sede di servizio e` considerato
servizio effettivo. |
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ART. 17. (Trattamento giuridico ed economico). 1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del
personale direttivo,docente e amministrativo,tecnico ed ausiliario delle
scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche
all’estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate,
rimangono a carico dell’amministrazione di appartenenza. 2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche
all’estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e
continuativo previsti per il
territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto,
compete, dal giorno di assunzione giuridica fino a quello di cessazione dalle
funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti
dal servizio all’estero. Tale assegno e` determinato sulla base dei criteri
previsti dagli articoli 143 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, in analogia a
quanto previsto per il trattamento del personale dell’amministrazione degli
affari esteri. |
ART. 19. (Trattamento giuridico ed economico). 1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del
personale direttivo,docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche
all’estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate,
rimangono a carico dell’amministrazione di appartenenza. 2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche
all’estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e
continuativo previsti per il territorio nazionale, salvo che per tali assegni
sia diversamente disposto, compete,dalla data di assunzione giuridica fino
alla data di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede,
non avente carattere retributivo, per coprire gli oneri derivanti dal
servizio all’estero. L’entita`di tale assegno e` determinata sulla base dei
criteri stabiliti dalla parte terza, titolo I, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, in
analogia a quanto previsto per i trattamento del personale
dell’Amministrazione degli affari esteri. 3. Il personale destinato
all’estero mantiene la titolarita` nella scuola di provenienza per tutta la
durata della permanenza all’estero e
continua a maturare il punteggio di continuita` didattica, con le modalita`
di cui al comma5. 4. L’amministrazione
metropolitana provvede a sostituire il personale collocato fuori ruolo
esclusivamente con personale trasferito annualmente, con diritto di
riconferma, al fine di limitare il piu` possibile i disagi agli studenti. 5.Al personale d i cui al comma
3 viene attribuito un punteggio doppio per ogni anno di servizio di ruolo
prestato all’estero. 6. Il servizio di ruolo prestato
nelle scuole, nelle altre istituzioni scolastiche ed educative italiane
all’estero e nelle scuole europee, e` valutato ai sensi dell’articolo 673 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297. 7.Al personale
della scuola in servizio all’estero e` estesa la qualifica di personale
amministrativo-tecnico prevista dall’articolo 1, lettera f), della Convenzione
sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il
18aprile1961,resaesecutivadallalegge9 agosto 1967, n. 804. 8. Ai docenti in servizio
all’estero e` consentito circolare al di fuori della propria circoscrizione consolare
nei periodi di sospensione delle attivita` didattiche. |
Art. 14. (Trattamento giuridico ed economico). 1. Le spese
per il trattamento economico metropolitano del personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le
istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le
scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di
appartenenza. 2. Al
personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di
carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne
che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dalla data di
assunzione giuridica fino a quello di cessazione dalle funzioni in
sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere
retributivo, per sopperire agli oneri derivanti
dal servizio all'estero. Tale assegno è determinato sulla base dei criteri previsti dagli articoli 143 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni, in analogia a quanto previsto
per il trattamento del personale dell'amministrazione degli
affari esteri. |
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ART. 20 (Nuovi
ruoli). 1.Al fine d valorizzare
le competenze acquisite all’estero dal personale della scuola, il Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituisce nuovi profili professionali,in cui inquadrare i docenti che,
rientrati in territorio metropolitano dopo un servizio effettivo di almeno un
mandato completo, fanno richiesta di appartenere ai nuovi ruoli. ART. 21 (Aggiornamento). 1.L’amministrazione, anche di
concerto con i centri,si impegna ad organizzare corsi di aggiornamento
residenziali, con cadenza almeno biennale e con esonero dalle attività di
insegnamento per i partecipanti, per i docenti delle scuole e delle altre
istituzioni scolastiche ed educative all’estero. |
Art. 15. (Entrata in vigore). 1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
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Per il testo e le proposte legislative di ITA.L.I vedasi quanto
segue, con i relativi rimandi a testi, leggi, dati e considerazioni oggettive.
Pagine a cura del centro Studi ITA.L.I. per una maggiore
informazione, corretta conoscenza dei fatti e totale trasparenza. Roma 28 marzo
2007
Quando invece andiamo a parlare delle varie Figure e Funzioni operanti all’estero bisogna conoscerne esattamente le tipologie e cosa fanno effettivamente.
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