LEGGE QUADRO:
PROPOSTA DI RIORDINO ED ADEGUAMENTO DI TUTTA LA NORMATIVA
RIGUARDANTE LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE ED INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA
ALLESTERO.
BOZZA PROPOSITIVA DI MASSIMA
- VISTA LA LEGGE 22.12.90 N. 401;
- VISTA LA LEGGE 241/90;
- VISTA LA LEGGE 341/90;
- VISTI I DECRETI MAE 13.4.93 N. 263 E 264;
- VISTO IL D.M. 24.11.1994 N. 334 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
- VISTO IL D.P.R. N. 487 DEL 9.5.1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
- VISTO IL DECRETO MAE 27.4.1995 N. 392;
- VISTO IL D. L. 3.2.1993 N. 29;
- VISTO IL D.L.VO 16.4.1994 N. 297;
- VISTO IL D.P.R. 31.7.1996 N. 470;
- VISTA LA LEGGE 15.3.1997 N. 59;
- RAVVISATA LESIGENZA DI UNIFICARE E COORDINARE FUNZIONI SVOLTE ALLESTERO
ATTUALMENTE DELEGATE A PIU MINISTERI E DIREZIONI GENERALI UFFICI E DIPARTIMENTI;
- ACCERTATA LA NECESSITA DI PROCEDERE AD UNA ORGANICA E FUNZIONALE REVISIONE DELLE
ATTRIBUZIONI DELLE SCUOLE, ISTITUZIONI ED ENTI CULTURALI ITALIANI ED UNIVERSITARI
ALLESTERO, IN ATTESA DEL RIORDINO COMPLETO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTO
DALLA LEGGE BASSANINI;
- CONSIDERATA LUTILITA DI INDIVIDUARE FUNZIONI SPECIFICHE E PROFILI
PROFESSIONALI NUOVI ED ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI UNA COORDINATA RETE DI SISTEMA PER IL
TERZO MILLENNIO;
- CONSTATATA LURGENZA DI UNA CONTEMPORANEA RIDUZIONE DELLA SPESA DI BILANCIO DELLO
STATO NELLO SPECIFICO SETTORE ED AREA DELLA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA LINGUA E CULTURA
ITALIANA ALLESTERO E DI UN MONITORAGGIO IN RETE DELLA STESSA PRESENZA AREA PER AREA
E CONTINENTE PER CONTINENTE;
- RAVVISATA LIMPELLENZA DI COSTITUIRE UNA UNICA AUTHORITY DI SETTORE PER IL
SUPERAMENTO DELLE ATTUALI E SVARIATE COMPETENZE ATTRIBUITE A PIU MINISTERI;
- IL GOVERNO NELLAPPROVARE IL PRESENTE DECRETO LEGGE INVITA I MINISTRI INTERESSATI A
COSTITUIRE UN RISTRETTO GRUPPO DI LAVORO PER PROPORRE UNA NUOVA LEGGE ORGANICA CHE
SOSTITUISCA, INTEGRI ED ABROGHI TUTTE LE PRECEDENTI MENZIONATE IN PREMESSA IN
UNOTTICA DI TRASPARENZA, REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHE IN
SINTONIA CON I DECENTRAMENTI DI COMPETENZE AMMINISTRATIVE, CONTABILI E DI GESTIONE
PREVISTE DALLA LEGGE BASSANINI PER TUTTO IL PUBBLICO IMPIEGO.
- ART. 1 - LA POLITICA CULTURALE, SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E RELATIVA CERTIFICAZIONE
LINGUISTICA
- La politica culturale e scolastica italiana sta subendo radicali e profonde
trasformazioni sia nelle riforme strutturali di revisione dei programmi che di riforma
dellintero sistema scolastico, con il riordino dei cicli, la razionalizzazione della
rete scolastica ed il previsto decentramento territoriale delle scuole di ogni ordine e
grado, con l'attribuzione dell'autonomia amministrativa e didattica.
- La politica culturale, linguistica e scolastica italiana nel mondo per il terzo
millennio dovrà adeguarsi a tali trasformazioni in atto sul territorio metropolitano,
rivedendo e rinnovando sia lintera presenza istituzionale allestero, che
dovrà essere affiancata da una propulsiva ed efficace politica linguistica, anche
dell'italiano come L2, che da una nuova forma di valutazione nazionale delle conoscenze e
degli apprendimenti linguistici, come certificazione legale a carattere nazionale ed
internazionale.
- ART. 2 LA DIFFUSIONE CULTURALE ORGANIZZATA IN RETE
- La diffusione e la promozione della lingua, della letteratura e della cultura italiana
nel mondo è affidata alle Scuole italiane, agli Istituti italiani di cultura ed alle
Università italiane, nonché alle scuole, istituzioniu ed università straniere (europee,
biculturali ed internazionali), riconosciute da specifici accordi bilaterali o
internazionali che abbiano standard ed affinità o equivalenze accettati dal Governo
italiano, e per le quali istituzioni l'Italia ritiene di inviare competente e selezionato
personale come da contingente triennale.
- A tali Istituzioni allestero saranno proposti ed assegnati, tramite rigorosa
graduatoria di idoneità, docenti e personale altamente preparato, per ciascuno dei
profili e figure professionali di seguito individuati, o che si renderanno successivamente
da individuare, in base a specifiche esigenze culturali e linguistiche, in esecuzione di
accordi e protocolli esecutivi del/con il governo italiano.
- Le scuole, le Istituzioni culturali, scolastiche ed universitarie allestero
costituiranno la nuova rete sistemica ed unitaria per la promozione, diffusione e
coordinamento della politica linguistica e cultura italiana.
- ART. 3 - IL PERSONALE DA DESTINARE ALLESTERO E QUELLO OPERANTE IN ITALIA
- Il personale scolastico (docenti, dirigenti ed ispettori) e culturale (personale degli
Istituti e delle Ambasciate) da destinare allestero, proveniente dal personale già
in servizio a tempo indeterminato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato
(tranne che per gli Assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere)
dovrà possedere, oltre che comprovate capacità professionali e fondate competenze negli
specifici profili professionali (impulsi necessari all'organizzazione ed all'innovazione)
anche notevolissima e spiccata versatilità interculturale e disponibilità
alladattamento in qualsiasi clima, situazione e/o disagio.
- Allestero opereranno le seguenti figure professionali:
assistenti di lingua italiana nelle scuole straniere(laureandi o docenti non di
ruolo);
docenti nelle scuole italiane, straniere, europee ed internazionali;
docenti di italiano presso le università straniere (già Lettori);
addetti presso gli Istituti italiani di cultura;
addetti scientifici presso gli Istituti italiani di cultura/Ambasciate;
esperti presso gli Istituti italiani di cultura/Ambasciate;
direttori presso gli Istituti italiani di cultura;
dirigenti scolastici presso le scuole/Ambasciate/Consolati Generali;
dirigenti culturali presso le Ambasciate;
ispettori tecnici;
- In Italia (Roma) opereranno il seguente personale ed organismo:
- dirigenti culturali;
- dirigenti superiori della Cultura
italiana;
- Osservatorio Nazionale della Lingua
e Cultura italiana.
- ART. 4 - LE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI ED IL CONTINGENTE TRIENNALE
- Le vecchie e le nuove figure professionali dovranno essere ridefinite, o definite in
prima istanza, ampliando e focalizzando la specificità di ciasun profilo professionale,
in modo da risultare più consono ladattamento alla peculiare situazione estera,
soprattutto per quelle figure atipiche non riscontrabili nello specifico ordinamento
metropolitano, come ad esempio per gli assistenti di lingua e cultura italiana nelle
scuole straniere (che potrebbero in parte sostituire gli attuali insegnanti ex lege
153/71), gli esperti (prefigurabili in esperti di: cultura antica ed archeologica,
glottodidattica e formazione linguistica multimediale, Management dei sistemi complessi e
dellorganizzazione e di Promotore alla Cooperazione interuniversitaria) ed i
Dirigenti culturali e Superiori, per i quali bisognerà definire completamente il profilo
e la selezione iniziale, successivamente al riordino delle attuali competenze ora diffuse
tra il M.P.I., il M.A.E. ed il Ministero dei Beni Culturali/Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
- Considerata la particolare valenza e spesso atipica funzione del servizio
allestero, la cui destinazione è a carattere volontaria, il personale sarà
periodicamente soggetto a valutazione con Note di Qualifiche professionali, tranne sempre
gli Assistenti di lingua che operano a tempo determinato.
- ART. 5 - I REQUISITI MINIMI E LE CONOSCENZE LINGUISTICHE
- Tutto il personale di cui allart. 3 dovrà essere reclutato, con prove di
accertamento scritte, orali/pratiche, nonché di valutazione dei titoli. Il personale da
destinare allestero, oltre alle competenze trasversali e comuni già delineate al
primo comma dellart.3, dovrà possedere, allatto del Bando di selezione i
requisiti professionali individuati e fissati dallo stesso, anche specifiche competenze
linguistiche in una o più lingue straniere. Alle attuali 4 lingue ufficiali già
utilizzate (Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco), verranno aggiunte di volta in volta, a
seconda del personale e dei posti da coprire, anche specifiche conoscenze di altre lingue
straniere, considerate prioritarie o preminenti dallo Stato italiano per una migliore e
più produttiva collaborazione con il Paese partner, come ad esempio il Portoghese (per il
Portogallo ed il Brasile), lArabo (per il Medio Oriente), lHindi (per
larcipelago indiano), il Cinese, il Russo e così via. La conoscenza e
l'accertamento di tali lingue dovrà costituire non solo valutazione aggiuntiva sui titoli
posseduti, ma titolo preferenziale per la destinazione del personale nei Paesi o Aree
interessate alle lingue stesse.
- ART. 6 - COSTITUZIONE DEI COMITATI DIDATTICO-SCIENTIFICI ALL'ESTERO
- In ogni Paese estero viene costituito un Comitato
Didattico-Scientifico, a carattere specificatamente linguistico e con lo scopo di valutare
e coordinare sia lattività annualmente programmata dagli organi collegiali ed
individuali preposti, che per proporne miglioramenti oggettivi di qualità, di impatto ed
efficacia nellintero Paese o territorio circoscrizionale di competenza. Il suddetto
Comitato dovrà inoltre rendere operative le direttive che perverranno annualmente sia
dall'Osservatorio Nazionale che dall'Ambasciatore d'Italia nel rispettivo Paese.
- Il Comitato, che fa capo allAmbasciata d'Italia, rappresenta l'unico ed il massimo
organo collegiale allestero nel campo della promozione delle conoscenze linguistico- culturali, un vero e proprio Centro Studi di Italiano, punto di
riferimento necessario ed obbligato per tutte le Istituzioni pubbliche e private locali,
in materia di assistenza e consulenza nellitalianistica.
- Ciascun Comitato Didattico Scientifico sarà composto da un minimo di 5 fino ad un
massimo di 7 membri, selezionati oggettivamente (in base a titoli professionali e
culturali) tra le figure professionali in loco operanti ai sensi del suddetto art. 3, con
non più di 2 componenti della funzione o profilo, in modo da rappresentare la maggior
parte delle componenti e profili professionali esistenti.
- Tra i compiti del Comitato rientra la valutazione delloperato professionale di
ciascun dipendente allestero di cui allart.3, che dovrà essere formalmente
redatta sulla scheda che verrà predisposta ed inviata all Osservatorio Nazionale
della Lingua e Cultura operante in Roma per la definitiva approvazione delle Note di
Qualifiche del personale. La valutazione per ciascun dipendente in servizio
allestero sarà periodica (biennale o triennale), a seconda dei casi e delle
necessità e comunque al rientro in Italia del dipendente; mentre la valutazione
dellefficacia del sistema di diffusione della presenza culturale e linguistica
italiana sul territorio circoscrizionale avrà cadenza annuale, in coincidenza con la
predisposizione ed adeguamento del contingente annuale.
- ART. 7 - ISTITUZIONE OSSERVATORIO NAZIONALE LINGUA E CULTURA ITALIANA
- Tutte le precedenti competenze di vigilanza, di gestione e di coordinamento delle
istituzioni allestero, ancorchè attribuite ad organi, enti e ministeri diversi,
saranno riunificate sotto legida di ununica Authority denominata
"Osservatorio Nazionale della Lingua e Cultura Italiana nel Mondo", funzionante
in Roma presso il Dipartimento delle Istituzioni Culturali e Scolastiche all'Estero del
Ministero della Cultura ?!!...
- Il suddetto Osservatorio Nazionale sostituisce lattuale Commissione Nazionale per
la Promozione della cultura italiana già operante presso il Ministero degli Affari
Esteri, ed è composto da dieci membri, di cui:
- sei selezionati tra il personale dei profili professionali di cui allarticolo 3,
con una prolungata, matura ed efficace esperienza allestero di almeno sette anni,
con Note di Qualifiche sintetiche non inferiori a "Buono" e rilevanti o
specifiche ricerche, progetti e/o pubblicazioni nel settore;
- quattro membri designati dal governo ogni 3 anni tra docenti universitari, artisti,
scrittori o personalità di chiara fama.
- LOsservatorio Nazionale della Lingua e Cultura sarà diretto e coordinato da un
dirigente superiore della cultura italiana con lincarico di dirigente responsabile
dellUfficio, coordinato da due dirigenti culturali, con funzioni vicarie e funzioni
diverse.
- ART. 8 - CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA LINGUISTICA DELLITALIANO COME L2
- Il governo italiano, dintesa con i Dipartimenti di Italianistica delle università
statali operanti nei capoluoghi di regione, istituirà un "Sistema di Valutazione e
Certificazione Nazionale delle Competenze linguistiche dellitaliano come lingua
seconda(L2) e/o lingua straniera". Tale valutazione sarà unica a livello nazionale e
basata su quattro livelli:
- Base (Livello 1);
- Intermedio/soglia (Livello 2);
- Alto intermedio/Avanzato (Livello 3);
- Professionale/Specializzazione (Livello 4).
- Lespletamento delle prove di Certificazione suddetta sarà domandata a tutte le
Università italiane e/o straniere nonché agli Istituti italiani di cultura dotati di
personale docente idoneo alla somministrazione dei test e delle prove di verifica finali.
- ART. 9 - DURATA DEL MANDATO ALLESTERO DEL PERSONALE, RIENTRI E PASSAGGI
- Il personale di cui allart.3 è tenuto a garantire un servizio allestero
nella stessa sede di minimo tre anni scolastici e/o accademici con possibilità di
trasferimento ad altra sede, alla fine del terzo, fino ad un limite massimo di sei anni
consecutivi, terminati i quali il suddetto è tenuto a rientrare in sede metropolitana. Il
massimo dei 6 anni può essere prorogato fino a 7 quando il rientro metropolitano coincide
con il collocamento a riposo per limiti di età.
- Allatto del rientro in Italia il personale dovrà scegliere se rientrare nei ruoli
metropolitani della precedente titolarità, oppure se essere nuovamente destinato
allestero in base ai nuovi titoli di merito acquisiti. Questi ultimi saranno
destinati per un massimo di due anni a prestare servizio, studio ed aggiornamento in
Italia, di cui almeno uno per leffettuazione di specifici corsi di formazione e di
aggiornamento presso ministeri, università, enti o individuati centri di ricerca
direttamente correlati alla figura professionale svolta allestero. Al termine del
corso di nuova formazione ed aggiornamento in Italia, il suddetto personale potrà, in
base al punteggio e alla posizione occupata nella graduatoria permanente, essere
nuovamente inviato allestero per la medesima funzione e profilo professionale e
comunque solo per un altro mandato, sui posti liberi che annualmente saranno riservati nel
contingente.
- Dopo due mandati effettuati allestero, per dodici anni di servizio complessivi, il
personale potrà:
- Essere a domanda restituito ai ruoli metropolitani;
- essere assegnato ad idonea sede, mansione o servizio in Italia, che lOsservatorio
Nazionale individuerà in base ai titoli posseduti;
- essere nominato per prestare successivo servizio all'estero per altro profilo
professionale ascendente per cui ha nuovi titoli.
- ART. 10 - AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE ALLESTERO E SUPPORTO TECNICO
DALLITALIA
- Il personale in servizio allestero non è tenuto allobbligo di effettuare
laggiornamento professionale previsto per il medesimo o affine profilo professionale
esistente nel territorio metropolitano.
- LOsservatorio Nazionale della Lingua e Cultura, considerate e valutate
adeguatamente tutte le proposte dei Comitati Didattico-scientifici operanti
allestero, intraprenderà e/o organizzerà, anche con lausilio di altri Enti,
Università e/o accreditate Fondazioni, specifici corsi di aggiornamento esclusivamente
per il personale idoneo che ha titolo per un secondo o successivo mandato allestero.
- Sarà comunque cura dellOsservatorio Nazionale garantire lespletamento
periodico e ricorrente di specifiche conferenze di servizio in Italia ed allestero,
con lattivazione tempestiva di ogni supporto tecnico, multimediale operativo e
specialistico a tutti i Comitati didattico- scientifici
allestero, anche con visite brevi di membri dellOsservatorio stesso o di altri
esperti.
- ART. 11 POSSIBILITA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO PROFESSIONALE O DI
RIASSEGNAZIONE AI RUOLI METROPOLITANI
- Lo Stato italiano si impegna acchè lesperienza estera e le specifiche competenze
professionali maturate allestero da tutto il previsto personale di cui all
art. 3, che abbia completato e maturato almeno un settennio di lodevole servizio, non solo
non vada dispersa ma sia utile a facilitare ed incentivare passaggi ed assegnazioni verso
nuovi Profili professionali, funzioni, mansioni e responsabilità , sia al rientro in
Italia che per avanzamenti di carriera verso altri profili pertinenti.
- A tal scopo saranno individuate forme oggettive di concorsi interni, possibilità di
passaggio ad altro ruolo o profilo, di assegnazioni, comandi o collocamenti fuori ruolo
per specifici e diversi compiti di gestione, coordinamento, formazione, ricerca ed
organizzazione presso lOsservatorio Nazionale della Cultura e/o i centri di cui
allart. 9. Il Dipartimento delle Istituzioni allestero emanerà un regolamento
e bando, che sarà reso esecutivo entro il primo triennio di applicazione della presente
proposta di Legge.
Buenos Aires, 18 Dicembre 1999
Vecchia bozza di proposta a cura di Antonio Panaccione,
presidente del Centro Studi Internazionale ITA.L.I. www.italianistica2.it
Tabella Riepilogativa
Profili Professionali